Cessione del quinto dello stipendio

Cessione del quinto dello stipendio: come e quando si deve essere rimborsati

Vediamo insieme che cos'è la cessione del quinto dello stipendio e quali somme devono essere restituite al consumatore, da parte dell'istituto di credito, in caso di estinzione anticipata.

Introduzione

Al giorno d’oggi è sempre più frequente ricorrere allo strumento della cessione del quinto dello stipendio al fine di ottenere da una finanziaria un prestito di denaro da utilizzare per le proprie necessità.

Dietro questa tipologia di prestito si celano tuttavia della insidie che è bene conoscere al fine di non vedersi ingiustamente addebitare cospicue somme (che molto spesso sono di diverse migliaia di euro) dagli istituti bancari.

Quando il cliente, che ha stipulato una cessione del quinto, procede ad un’estinzione anticipata del finanziamento, o ad una rinegoziazione dello stesso, ha infatti diritto, nella pressoché totalità dei casi, di pagare una somma assai inferiore rispetto a quella stabilita al momento della conclusione del contratto; assai di frequente, tuttavia, le banche omettono di fare presente la cosa e chiedono, ingiustamente, la totalità della somma originariamente prevista.

Per tutte queste ragioni è fondamentale conoscere con precisione lo strumento della cessione del quinto, capendo come è strutturato e focalizzandosi su quali somme non sono dovute, rispetto a quanto inizialmente previsto, in caso di estinzione anticipata o di rinnovo.

Prima di proseguire vi invitiamo a visionare lo specifico video che abbiamo pubblicato sul nostro canale youtube: potete trovarlo cliccando qui.   

Nozione

Prima di tutto è fondamentale capire che cosa sia, dal punto di vista giuridico, la cessione del quinto dello stipendio.

La cessione del quinto è un particolare tipo di prestito caratterizzato dalla circostanza che lo stesso viene rimborsato, all’istituto di credito, attraverso delle trattenute mensili effettuate direttamente sulla busta paga (o sulla pensione) del debitore, trattenute che corrispondono, appunto, ad un quinto dello stipendio netto (o della pensione) percepito mensilmente dal debitore.

A differenza delle altre tipologie di prestito bancario, dove è il debitore a versare personalmente la cifra dovuta, nella cessione del quinto sono il datore di lavoro o l’istituto previdenziale a versare quanto dovuto mensilmente all’istituto di credito a seguito di una trattenuta sulla busta paga o sulla pensione; esemplificando: Tizio, a fronte di uno stipendio netto mensile di 1.500 euro, si vedrà accreditare dal datore di lavoro unicamente 1.200 euro in quanto gli altri 300, il quinto appunto, saranno versati direttamente alla Banca che ha erogato il finanziamento.

Vista la sua caratterizzazione è intuitivo capire come non ogni persona possa ricorrere allo strumento della cessione del quinto in quanto è necessario essere lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) o pensionati; per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, poi, questi devono essere a tempo indeterminato a meno che, nell’ipotesi di dipendente a tempo determinato, sia previsto che la somma prestata sia rimborsata in un momento antecedente rispetto alla scadenza del contratto di lavoro.

Altre caratteristiche tipiche della cessione del quinto sono che si tratta di un prestito:

– non finalizzato, cioè che non richiede l’indicazione specifica della ragione per cui si richiede la somma;

– a tasso fisso, ossia che il tasso di interesse viene pattuito al momento di sottoscrizione del contratto di finanziamento e rimane lo stesso per tutta la sua durata non potendo variare;

– con una durata massima per il rimborso che non può essere prevista in oltre 120 mesi, ovvero 10 anni.

Garanzie richieste

Si deve ora porre particolare attenzione su di un altro aspetto fondamentale della cessione del quinto ovvero quello delle garanzie richieste per la sua erogazione.

È prevista obbligatoriamente la stipula, ai fini della concessione del finanziamento, di un’assicurazione a rischio vita e a rischio impiego che serve a tenere indenne l’istituto bancario nell’ipotesi in cui il lavoratore perda la vita o perda (senza sua colpa) il lavoro. 

Altra forma di garanzia utilizzata è quella della dazione, da parte del lavoratore, delle somme dovutegli a titolo di TFR quale garanzia del proprio debito (proprio per questa ragione, durante la vigenza del prestito, non è infatti possibile chiedere anticipi sul TFR).

Ad eccezione delle due forme appena viste non è ammissibile nessun’altra garanzia accessoria (ad esempio un’ipoteca sulla casa) per la cessione del quinto. 

Estinzione anticipata e rinnovo del prestito con cessione del quinto

È sempre concessa la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento con cessione del quinto stipulato, pagando subito il restante di quanto dovuto.

Ciò significa, esemplificando, che un soggetto che abbia ricevuto un finanziamento da restituire tramite cessione del quinto in 8 anni, potrà, trascorsi solo due anni, estinguere il finanziamento pagando il residuo della somma dovuta.

È importante sottolineare poi che in taluni casi può essere prevista, a carico del debitore, una penale che lo stesso dovrà pagare in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la quale, in ogni caso, non potrà mai essere superiore all’1% della somma che deve ancora essere restituita.

Al debitore è poi concessa la facoltà di ottenere il rinnovo (dunque, di fatto, un allungamento in base alle sue necessità) del prestito con cessione del quinto, a condizione che: sia trascorso almeno il 40% del tempo previsto per il piano di ammortamento; sia stato rimborsato almeno il 40% del prestito; si sia mantenuto il posto di lavoro.

Nel caso di rinnovo si procede, sotto l’aspetto concreto, ad una estinzione del precedente finanziamento e alla stipula del nuovo.

Restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata e rinnovo

L’estinzione anticipata consiste, come visto, nel pagamento immediato di tutto il residuo dovuto (analoghe considerazioni valgono nel caso di rinnovo consistendo lo stesso, come visto, in una estinzione del precedente finanziamento).

Il punto chiave è capire in che cosa consista il residuo di quanto dovuto.

Quando viene sottoscritto un finanziamento, infatti, il debitore si impegna a restituire all’istituto di credito non soltanto la somma capitale ricevuta, ma anche una somma da imputare a titolo di interessi.

La ragione giuridica che legittima la dazione di somme a titolo di interessi risiede nel fatto che gli stessi servono a remunerare il soggetto che ha effettuato il prestito per la mancata disponibilità della somma prestata, essendo il denaro, in base a quanto previsto dal nostro codice civile, un bene per sua natura fruttifero (e quindi, in sostanza, sulla presunzione che, se il prestatore avesse mantenuto il possesso della somma di denaro, l’avrebbe fatta fruttare guadagnandoci).

Nell’ambito di un finanziamento con cessione del quinto la somma dovuta a titolo di interessi viene pattuita al momento della sottoscrizione e rimane la stessa per tutta la durata del contratto.

Ogni rata versata, dunque, è composta di una parte che deve essere imputata agli interessi dovuti e una parte al capitale.

Gli interessi, tuttavia, vengono previsti e calcolati per la durata totale del contratto di finanziamento.

Qualora quindi un soggetto estingua anticipatamente il finanziamento non dovrà pagare gli interessi che erano stati previsti per gli anni ulteriori di durata, in quanto gli stessi non hanno più alcuna giustificazione causale essendo il prestatore ritornato nella disponibilità della somma di denaro.

Tornando all’esempio fatto prima, il soggetto che estingue anticipatamente dopo 2 anni un finanziamento inizialmente pattuito per 8 non dovrà corrispondere la totalità della somma inizialmente prevista, bensì la somma in questione meno gli interessi previsti che avrebbe dovuto corrispondere negli ulteriori 6 anni di durata del finanziamento.

Analoghe considerazioni sono replicabili anche per quanto concerne i costi previsti per le assicurazioni obbligatorie (a rischio vita e a rischio impiego) con riguardo ai periodi non concretamente fruiti in ragione di un’estinzione anticipata del finanziamento.

È pertanto fondamentale, quando si va ad estinguere anticipatamente un contratto di finanziamento con cessione del quinto, essere consapevoli di questi aspetti e controllare sempre attentamente, tramite un proprio professionista di fiducia, che la banca effettui correttamente il calcolo predetto e non richieda somme ulteriori a quelle dovute.

Vale la pena ricordare, in conclusione sul punto, che gli interessi non possono in ogni caso essere superiori al tasso soglia previsto in tema di usura; qualora detto tasso dovesse essere superato gli stessi non sono dovuti e il finanziamento sarà da considerare gratuito (ovvero dovrà essere restituito unicamente il capitale). 

Sentenza Lexitor e ulteriori somme che devono essere restituite

Una pronuncia fondamentale sull’argomento è rappresentata dalla sentenza n. 383/2019, c.d. sentenza Lexitor, emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In base al provvedimento in questione, in aggiunta alla restituzione, nei termini visti, degli interessi e dei costi per copertura assicurativa, chi estingue anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto ha diritto al rimborso anche di tutta una serie di altri costi in misura proporzionale al periodo di tempo non goduto in ragione dell’estinzione anticipata.

Ci si riferisce in particolare ai cosiddetti costi up front, ossia i costi direttamente collegati all’erogazione del finanziamento (e quindi non strettamente connessi, come gli interessi, alla durata del contratto), quali ad esempio: le commissioni per gli intermediari, le spese di istruttoria e le possibili altre spese sostenute al momento di stipula del contratto.

Trattasi di costi di cui, in precedenza, non era mai nemmeno lontanamente presa in esame la restituzione da parte degli istituti di credito.

Il recepimento della sentenza Lexitor in Italia

I principi enunciati nella sentenza Lexitor sono stati ritenuti immediatamente applicabili in Italia da parte dell’ABF (ossia l’Arbitro Bancario e finanziario, vale a dire un organismo del nostro ordinamento preposto a risolvere le controversie tra utenti e Istituti di credito).

Nella decisione n. 2625/2019 il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha infatti statuito che il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, sostenuto per il periodo residuo del prestito, ivi compresi i costi up front.

Il nostro legislatore, inoltre, nell’ambito della conversione del c.d. Decreto Sostegni Bis, nel luglio del 2021, ha modificato l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, il quale ora prevede espressamente che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, quest’ultimo ha diritto alla riduzione, in modo proporzionale alla vita residua del contratto, di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte).

È poi espressamente previsto l’obbligo per l’intermediario di indicare in modo chiaro, all’interno del contratto di concessione del credito, i criteri di riduzione proporzionale dei costi predetti.

È importante sottolineare, infine, come la normativa in questione vada ad applicarsi unicamente ai prestiti concessione del quinto stipulati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, per tutti quelli stipulati antecedentemente il rimborso avverrà non sulla base della previsione normativa bensì di quanto previsto nella sentenza Lexitor e nelle pronunce dell’ABF e dei nostri Tribunali.

Conclusioni

Alla fine di questa trattazione appare con tutta evidenza quello che avevamo già anticipato all’inizio, ovvero che il finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio è sì uno strumento facilmente accessibile e che non richiede la dazione di particolari garanzie, tuttavia, in caso di estinzione anticipata o di rinnovo è possibile vedersi addebitare o non vedersi restituire somme a cui si ha diritto.

È quindi fondamentale quando si opera una estinzione anticipata o un rinnovo, procedere a far analizzare da un proprio professionista di fiducia le somme richieste dalla banca per accertare che non ci siano imputati interessi, compensi per assicurazione, spese per istruttoria, commissioni per intermediari e, più in generale, costi riconnessi all’erogazione del credito assolutamente non dovuti.

Un dato statistico può essere utile per avere la percezione di quanto sia d’attualità tutto quello di cui abbiamo trattato: solo nel 2020 sono stati presentati, a fronti di circa 31.000 totali, più di 16.000 ricorsi all’ABF con riguardo a mancate restituzione nel contesto della cessione del quinto dello stipendio e, a seguito di ciò, è stata decisa la restituzione di somme, illegittimamente trattenute a danno dei consumatori, per un totale, nel solo 2020, di 27 milioni di euro.  

A fronte di tutto ciò, qualora ci si accorga che sono addebitate spese non dovute è fondamentale inviare alla banca, tramite un proprio legale di fiducia, una lettera di diffida per chiederne la restituzione e, qualora questo non dovesse bastare, procedere con un formale reclamo e, se necessario, con un ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario per ottenere quanto di propria spettanza.

Se avete bisogno di aiuto legale o necessitate un avvocato che vi possa aiutare per riavere quanto illegittimamente sottrattovi da una banca, potete contattarci ai recapiti che trovate qui.

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