Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

Il tuo viaggio non è andato come volevi? hai subito numerosi disservizi? chiedi, ricorrendone le condizioni, il risarcimento del danno da vacanza rovinata!

Nozione

Tutti non vediamo l’ora di trascorrere una vacanza rigenerante, tuttavia non sempre questa è come ce l’aspettiamo e a volte può capitare di vivere disservizi ad esempio con l’hotel, che non era come appariva foto o non ci ha riservato la stanza richiesta, o con i mezzi di trasporto prenotati, o ancora di vedersi smarriti i bagagli… in tutti questi casi, sicuramente, si tornerà a casa più stressati di quando si è partiti, però, alle giuste condizioni, si potrà anche chiedere un risarcimento per il “danno da vacanza rovinata”!

Per potersi tutelare è fondamentale che la parte debole di un rapporto obbligatorio, nello specifico un soggetto che si interfaccia con un operatore professionale di un determinato settore, abbia ben chiari i propri diritti di modo da sapere come agire qualora la controparte fatichi a riconoscerli.

Appare in tutta evidenza come nel contesto di una vacanza organizzata la parte debole del rapporto sia il cliente; è quindi necessario che siano da questo conosciute le tutele che possono essere esperite in caso di disservizi ed inadempienze del tour operator rispetto a quanto pattuito.

È in questo contesto che emerge la figura del c.d. danno da vacanza rovinata.

Detta fattispecie di pregiudizio mira a risarcire la lesione dell’interesse a godere del viaggio organizzato quale momento di svago, riposo e piacere, evitando lo stress e il turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti contrattuali dell’organizzatore o del venditore.

Sull’argomento potete poi visionare il video che abbiamo pubblicato sul nostro canale youtube, a cui vi invitiamo ad iscrivervi, cliccando qui.

Previsioni normative

Il primo riconoscimento giurisprudenziale è avvenuto nel 2002 a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea nella causa C-168/00, la quale ha statuito che: “l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all-inclusive deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.

Sono gli interessi a godere in modo pieno e rilassato della vacanza quale momento di svago e di rigenerazione ad essere frustrati dalla non corrispondenza degli alloggi, dei trasporti e delle attività rispetto agli standard di quelle pattuite.

Si assiste successivamente, su spinta europea, ad una normativizzazione della fattispecie da parte del legislatore italiano, la quale rinviene ora la propria disciplina tipica nel Codice del Turismo e, in particolare, nell’art. 46.

Detto articolo, rubricato “risarcimento del danno da vacanza rovinata”, stabilisce che: 

“1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.”

È bene sottolineare come per pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 33 Codice del Turismo, si intende un acquisto che comprenda almeno due tra i seguenti elementi: viaggio, alloggio, noleggio auto o altri veicoli, qualsiasi altro servizio turistico non riconducibile ai precedenti e che non sia finanziario o assicurativo.

Il viaggiatore può quindi chiedere, all’organizzatore e al venditore, il risarcimento del danno patito per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e per l’irripetibilità dell’occasione perduta a causa dell’inadempimento o inesatta esecuzione di non scarsa importanza delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

Si deve notare, inoltre, come a seguito dell’utilizzo del termine viaggiatore, avvenuto con la novella al Codice del Turismo attuata dal d. lgs. n. 62 del 2018, debba essere risarcito anche il soggetto che sta viaggiando per ragioni lavorative (circostanza che non si sarebbe verificata se il risarcimento fosse stato concesso solo al consumatore).

Qualificazione giuridica

Per quanto concerne la qualificazione giuridica il danno da vacanza rovinata è da ricondurre, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, alla categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in particolare caso previsto dalla legge, nonché quale danno da lesione di un diritto costituzionalmente garantito, tutelato ex art. 2 Cost., derivante da un inadempimento contrattuale.

Per tale si intende un danno non immediatamente riconducibile ad una perdita patrimoniale evidente, ad es. costi inutilmente sostenuti, bensì identificabile nel c.d. pretium doloris ossia la situazione di turbamento interiore che il danneggiato ha dovuto subire e che, di conseguenza, dovrà essere correttamente individuata e monetizzata attraverso una valutazione equitativa, essendo molto difficile la sua precisa quantificazione, mancando elementi materiali di riferimento certi ed evidenti.

In ogni caso i danni patrimoniali subiti, quali il prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o il godimento solo parziale della stessa a causa di disservizi,  devono essere, in base al disposto degli articoli 42 e 43 del Codice del Turismo,  completamente risarciti e pertanto il viaggiatore avrà diritto alla restituzione della somma pagata o ad una riduzione del prezzo in proporzione della differenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente ottenuto.

Risarcibilità del danno da vacanza rovinata

Concentrandosi ora sul danno non patrimoniale da vacanza rovinata, come in precedenza esposto, per la risarcibilità dello stesso sono necessarie la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio; è pertanto indispensabile che sia superata una soglia minima di tollerabilità della lesione, pregiudizi futili non potranno essere risarciti in virtù del principio di tolleranza che la convivenza impone.

In tal senso si è espressa anche la suprema corte di cassazione, che, in una recente sentenza ha statuito come: “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime, e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Nella fattispecie in esame , l’aggressione subita da un turista (colpito con un pugno e derubato di un prezioso orologio), cliente di un tour operator, all’interno di un villaggio turistico, nell’ambito di una vacanza organizzata, ha determinato un serio pregiudizio ed è senz’altro idonea a pregiudicare la possibilità di godimento del suo periodo di ferie” (Cassazione n. 6830/17).

Appare quindi in tutta evidenza come un pregiudizio superante una soglia minima di tollerabilità debba essere risarcito dall’organizzatore o dal venditore, ognuno secondo le proprie responsabilità.

Altri elementi che depongono per la serietà del pregiudizio, con conseguente risarcibilità, sono, senza pretesa di esaustività:  slittamenti non previsti della partenza; mancata corrispondenza tra la descrizione dell’alloggio e l’effettiva realtà dello stesso; cancellazione o modifica del viaggio a causa di fenomeni di overbooking (ossi per eccessive prenotazioni); non fruibilità dei servizi promessi (ad es.: mancata possibilità di usufruire della spiaggia dell’hotel); lavori di ristrutturazione dell’alloggio durante il soggiorno.

Onere della prova

È opportuno chiarire ora come sia ripartito l’onere della prova in capo alle parti nel contesto di un’azione per risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Trattandosi di un danno derivante da un inadempimento è applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale, più favorevole, per quanto concerne il profilo probatorio, alla parte lesa.

Il viaggiatore dovrà infatti provare l’esistenza del contratto stipulato con il tour operator (onere assolvibile semplicemente presentando copia del contratto), limitandosi poi ad allegare gli inadempimenti della controparte e gli elementi di fatto da cui possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (ad es.: tramite testimoni, fotografie dei luoghi, videoriprese, documenti attestanti i reclami svolti).

Incomberà poi all’organizzatore o al venditore la dimostrazione dell’avvenuto adempimento.

Foro competente per territorio e per valore

Merita chiarire, inoltre, come sotto il profilo della competenza il foro presso cui incardinare l’azione per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è quello della residenza del viaggiatore, il tutto in chiave di maggiore tutela di quest’ultimo, mentre per quanto riguarda il giudice competente per valore si dovrà guardare alla somma chiesta nell’atto di citazione quale risarcimento, se inferiore a 5.000,00 euro sarà competente il giudice di pace, se superiore il tribunale.

In conclusione di questa trattazione si può affermare dunque come la previsione normativa del risarcimento del danno da vacanza rovinata sia un’ipotesi particolarmente incisiva di tutela fornita alla parte contrattualmente debole la quale potrà quindi agire per la protezione dei propri diritti, spesso non riconosciuti dai venditori e dagli organizzatori dei pacchetti turistici.

Qualora abbiate dubbi su questo argomento o necessitiate di consulenza o assistenza legale per un risarcimento del danno da vacanza rovinata, o per qualsiasi altra ragione, non aspettate e contattateci! Agire per tempo è fondamentale!

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