Introduzione: tratti peculiari
Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso all’esito del c.d. procedimento per decreto, ossia un rito speciale previsto e disciplinato dal codice di procedura penale agli artt. 459 e ss. c.p.p..
Tratti peculiari caratterizzanti il procedimento per decreto sono:
-la mancanza dell’udienza preliminare;
-la mancanza dell’udienza dibattimentale;
– l’emissione di un decreto di condanna esclusivamente ad una pena pecuniaria da parte del giudice delle indagini preliminari, su richiesta del PM, senza nessuna audizione dell’imputato;
– la presenza di incentivi volti a favorire l’accettazione della pena irrogata con il decreto;
– la possibilità dell’imputato di opporsi al decreto e di ottenere la celebrazione di un processo.
Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a visionare il video, sull’argomento in esame, che abbiamo pubblicato sul nostro canale youtube; lo trovate cliccando qui.
Il procedimento per decreto
Il procedimento in esame si applica, ex art. 459 c.p.p., sia ai reati perseguibili d’ufficio che a quelli perseguibili a querela, a patto che il querelante abbia dichiarato di non opporvisi.
Il PM, entro sei mesi dal momento in cui il nome dell’indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato e a condizione che non sia necessario applicare una misura di sicurezza personale, quando ritiene che si debba applicare unicamente una pena pecuniaria (anche se in sostituzione di una pena detentiva) può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna indicando la misura della pena che ritiene opportuno irrogare.
Il giudice per le indagini preliminari, valutata la richiesta in base agli atti del fascicolo delle indagini, che gli sono trasmessi contestualmente alla richiesta stessa, decide se rigettarla o accoglierla.
In caso di rigetto della richiesta il giudice restituirà gli atti al PM di modo che questo possa agire in altro modo; qualora dagli atti il giudice ritenga evidente l’innocenza dell’imputato dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento.
In caso di accoglimento applica la pena prevista dal PM, qualora questa sia originariamente prevista per il reato dal c.p., ovvero qualora questa sia in sostituzione di una pena detentiva provvede, in considerazione della condizione economica dell’imputato, ad individuare la somma giornaliera prevista per ogni giorno di detenzione indicato dal PM, non potendo scendere al di sotto della somma di 75 euro giornalieri (esemplificando: il PM sceglie un numero di giorni di pena e si dichiara favorevole alla conversione; il GIP stabilisce liberamente a quanto ammonta la cifra che l’imputato deve pagare per ogni giorno convertito, non potendo stabilire una somma giornaliera inferiore a 75 euro).
Una volta emesso il decreto deve essere tempestivamente notificato all’imputato (o meglio condannato), al difensore e al civilmente obbligato.
Qualora l’imputato sia irreperibile il giudice deve, ex art. 460, 4° c.p.p., revocare il decreto e restituire gli atti al PM.
Requisiti del decreto penale di condanna
In base al disposto dell’art. 460 c.p.p. il decreto di condanna deve necessariamente indicare i seguenti requisiti:
a) le generalità dell’imputato nonché, quando occorra, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata (incluse le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale);
d) il dispositivo;
e) l’avviso della possibilità di proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e di chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, nonché, a seguito della sent. 201 del 2016 della Corte Costituzionale, la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f) l’avvertimento che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso della facoltà di nominare un difensore ;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.”
Incentivi per l’imputato
In ottica deflattiva, al fine di invogliare l’imputato ad accettare la pena prevista nel decreto, non presentando opposizione allo stesso, sono previsti diversi benefici:
– il PM può chiedere una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale (art. 459,2° c.p.p.);
– il reato è estinto se nel termine di cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, l’imputato non commette un reato della stessa indole (art. 460,5° c.p.p.);
– il decreto non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 460,5° c.p.p.);
– il decreto penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460,5° c.p.p.);
– non sono applicabili pene accessorie (art. 460, 5° c.p.p.);
– il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena;
– la condanna non deve essere menzionata nei certificati richiesti dai privati (c.d. non menzione della condanna).
L’opposizione al decreto penale di condanna
In base al disposto dell’art. 461 c.p.p. l’imputato, sia personalmente che per il tramite del difensore, può proporre opposizione nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto.
Da un punto di vista pratico l’opposizione deve essere depositata presso la cancelleria del GIP che ha emesso il provvedimento oppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
Requisiti indispensabili per l’ammissibilità dell’opposizione sono l’indicazione degli estremi del decreto penale di condanna, della dato dello stesso e del giudice che lo ha emesso.
L’imputato contestualmente alla dichiarazione di opposizione può proporre domanda di oblazione nonché chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato o la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Nel caso in cui sia proposta anche domanda di oblazione il GIP deve, ex art. 464 c.p.p., decidere in merito alla stessa prima di valutare l’ammissibilità dell’eventuale rito speciale richiesto.
Qualora sia accolta la richiesta di uno dei predetti riti speciali il decreto penale di condanna viene revocato e si procede con lo svolgimento del rito speciale.
Qualora, invece, non sia accolta la richiesta di rito speciale o non ne sia stata formulata alcuna, il decreto viene revocato e si prosegue, ex art. 464, 1° c.p.p., nelle forme del giudizio immediato.
Irrevocabilità ed efficacia del decreto penale di condanna
Il decreto penale diviene irrevocabile nell’ipotesi in cui non sia opposto o l’eventuale opposizione sia dichiarata inammissibile (fattispecie che si verifica se è l’opposizione è presentata oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto o se risulta priva dei requisiti previsti all’art. 461, 2° c.p.p.).
Non può pertanto essere sottoposto ad alcuna impugnazione, nemmeno a ricorso per cassazione, ed è esecutivo ex art. 650 c.p.p..
È importante chiarire, concludendo, come il decreto penale di condanna abbia efficacia di giudicato ai fini penali (vietando di conseguenza un ulteriore giudizio sui medesimi fatti con relativa violazione, ex art. 649 c.p.p. del divieto di ne bis in idem) ma non abbia rilevanza extra penale, non costituendo alcun accertamento in ambito civile o amministrativo (in ambito civile sarà necessario, ad esempio, agire autonomamente per accertare la responsabilità risarcitoria del soggetto condannato con decreto penale).
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