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Introduzione
In caso di furto in palestra, in piscina o, più in generale, in un centro fitness, la vittima molto spesso si vedrà opporre dal centro la non responsabilità dell’accaduto e l’impossibilità di risarcire i danni patiti, magari anche in ragione di cartelli esposti con cui la struttura declina la responsabilità per eventuali furti.
Sorgono pertanto spontanee le seguenti domande: In caso di furto dagli armadietti della piscina o della palestra queste sono tenute a risarcire il danno subito dal cliente? Hanno valenza gli eventuali cartelli affissi con cui la struttura comunica che non risponderà in caso di furto?
In questo articolo vedremo insieme come possa agire l’utente, vittima di un furto in palestra, per tutelare la propria posizione giuridica e ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Potete vedere, inoltre, il video che abbiamo pubblicato sull’argomento sul nostro canale youtube cliccando qui.
La responsabilità della struttura in caso di furto in palestra
Anticipando in principio di trattazione la risposta è opportuno chiarire subito che: il centro fitness è obbligato a risarcire il danno subito dal cliente a seguito di furto (a meno che la sottrazione non sia dovuta a colpa del cliente, non si sia verificata per forza maggiore, o non sia dovuta alla natura della cosa); la colpa del gestore rileva unicamente ai fini della quantificazione del danno risarcibile (in caso di colpa del centro questo dovrà risarcire illimitatamente il danno subito, qualora invece non vi sia colpa il centro risponderà nei limiti indicati dall’art. 1783 c.c.); i cartelli esposti in cui il centro declina ogni forma di responsabilità in caso di furto sono privi di alcuna valenza giuridica e non possono essere utilizzati come pretesto per evitare di risarcire il danno patito dall’utente (ciò è chiaramente sancito dall’art.1785 quater c.c.).
Dopo aver esposto la soluzione del quesito è opportuno illustrare le norme giuridiche fondanti quanto esposto in precedenza.
Norme giuridiche di riferimento
Si deve sottolineare, in primis, come il centro fitness, a seguito della stipula del contratto di abbonamento (o anche a seguito del pagamento del singolo ingresso) da parte dell’utente, diventi titolare dell’obbligazione accessoria di custodire i beni che vengono portati dall’utilizzatore presso la struttura.
L’obbligazione di custodia, pertanto, si aggiunge automaticamente, in virtù del perfezionarsi del contratto, a quelle principali di fornire l’accesso al centro, agli attrezzi ginnici, agli spogliatoi, alle docce, ecc..
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che: “l’utilizzo dello spogliatoio di un centro sportivo secondo il corretto intento degli utenti assolve normalmente alla esigenza di ottenere la custodia degli indumenti depositati dai medesimi”(Cass. Civile sez. III n. 11579 dd. 19.05.2009).
Per quanto concerne la disciplina giuridica applicabile a queste situazioni la prima norma da richiamare è costituita dall’art. 1786 c.c., rubricato “stabilimenti e locali assimilati agli alberghi”, il quale stabilisce che: “ le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e simili”.
In virtù di questa disposizione, in particolare dell’utilizzo della locuzione “e simili”, viene sancita l’equiparazione delle palestre, piscine e in generale centri fitness agli alberghi, ai fini dell’applicazione della medesima disciplina prevista dal codice civile.
Si deve pertanto ora analizzare quanto previsto dagli artt. 1783 e 1784 c.c..
L’art. 1783, rubricato “responsabilità per le cose portate in albergo”, stabilisce che “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per la giornata”.
L’art. 1784, rubricato “responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore” stabilisce che: “ la responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore ha l’obbligo di accettare la carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore”.
In base alla lettera di queste disposizioni si rinviene che la responsabilità del centro fitness è di natura c.d. oggettiva, ossia prescinde dalla colpa (per tale intendendosi un’effettiva mancanza di diligenza, avente rilevanza causale rispetto all’evento del furto, imputabile al personale del centro).
Chiarito che il derubato deve pertanto essere risarcito dal centro a prescindere dalla colpa dei suoi operatori emerge come quest’ultima rilevi ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Quantificazione del danno risarcibile
Pertanto, qualora vi sia colpa (ossia il furto si sia verificato a causa di una mancanza di diligenza da parte degli operatori del centro fitness) il danno dovrà, ex art. 1784 c.c., essere risarcito illimitatamente, qualora, invece, non vi sia alcuna colpa imputabile alla struttura, il danno dovrà essere risarcito, ex art. 1783 c.c., nei limiti di 100 volte prezzo di locazione per la giornata (si dovrà quindi moltiplicare per cento il costo dell’ingresso giornaliero).
Rileva ora quanto previsto dall’art. 1785 c.c., rubricato “limiti di responsabilità” che stabilisce come: “ l’albergatore non è responsabile quanto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.”
Il centro fitness andrà pertanto esente dall’obbligo di risarcire il danno qualora: la verificazione sia da attribuire ad esclusiva colpa del derubato (es.: il cliente lascia su di una sedia dello spogliatoio il telefonino e poi va ad allenarsi); si sia verificato per forza maggiore (es.: verificarsi di una vera e propria rapina e non di un semplice furto); o infine qualora per la natura stessa del bene sottratto questo comunque sarebbe deperito.
Cartelli con cui si declina la responsabilità per furto
Per quanto riguarda, infine, la valenza dei cartelli con cui il centro comunica di declinare la propria responsabilità in caso di furto rileva quanto stabilito dall’art. 1785 quater c.c..
Quest’ultimo, rubricato “nullità”, stabilisce che: “ sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore”.
Il centro fitness non può dunque, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1785 quater c.c., sottrarsi alle proprie responsabilità di custodia e alle successive responsabilità risarcitorie invocando l’esposizione dei cartelli in questione.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni finora svolte e della giurisprudenza citata è pertanto chiarito come l’utente che subisca un furto all’interno di un centro fitness debba essere risarcito dal centro stesso della perdita patita.
Concretamente per la tutela della propria posizione giuridica dovrà pertanto, in primis, sporgere formale denuncia per il furto subito alla competente autorità e, successivamente, farsi risarcire dal centro fitness (che potrà adempiere spontaneamente o esservi costretto a seguito di opportuna azione giudiziaria).
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