Il reato di calunnia

Il reato di calunnia

Vediamo quando si configura il reato di calunnia e quali sono le sue caratteristiche fondamentali.

La calunnia è il reato, previsto dall’articolo 368 del codice penale, che punisce chiunque incolpi falsamente un’altra persona di un reato che sa non essere stato da questa commesso.

Nel presente articolo vedremo le caratteristiche principali del reato di calunnia sia sotto l’aspetto dell’elemento oggettivo, cioè l’elemento esteriore, sia sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, vale a dire l’elemento psicologico, soffermandoci poi sulle circostanze aggravanti e sulla procedibilità del reato.

Sono argomenti che è fondamentale conoscere per potersi difendere nel caso in cui qualcuno ci denunci ingiustamente o simuli tracce di reato nei nostri confronti.

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– Elemento oggettivo

L’articolo 368 del codice penale prevede testualmente che risponda del reato di calunnia:

Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 

Viene pertanto punito sia chi presenti denuncia querela richiesta o istanza a carico di una persona che sa essere innocente (c.d. calunnia formale), si chi simuli, a carico della vittima, tracce di un reato (c.d. calunnia reale), per tali intendendosi fatti destinati a inquadrare la vittima come autore di un illecito penale.

– Caratteristiche principali della calunnia

Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva in quanto, tramite la sua commissione, viene leso sia l’interesse principale dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, sia il diritto all’onore del soggetto ingiustamente incolpato.

Con riguardo all’oggetto della falsa incolpazione, vale a dire di che cosa si accusa ingiustamente la vittima, deve trattarsi obbligatoriamente di un reato, è indifferente che si tratti di un delitto o di una contravvenzione.

La calunnia si configura, poi, sia nel caso in cui il reato falsamente attribuito non sia mai stato realizzato, sia nel caso in cui il reato sia realmente venuto in essere ma sia stato compiuto da un altro soggetto rispetto all’incolpato.

E’ inoltre imprescindibile, per la sua sussistenza, la c.d. direzione personale dell’incolpazione: è cioè indispensabile che la vittima sia indicata tramite nome e cognome ovvero con dati tali per cui sia possibile identificarla personalmente.

Risulta fondamentale sottolineare, infine, come il reato in esame debba considerarsi configurato anche quando il fatto di reato, oggetto dell’ingiusta incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata (in tal senso Cass. n. 32673/2015).

– Quando può dirsi innocente l’incolpato

È molto importante capire, ai fini della configurabilità concreta della calunnia, quando possa considerarsi innocente il soggetto ingiustamente incolpato.

In primo luogo l’innocenza si ha quando il fatto attribuito non è stato commesso o è stato commesso da persona diversa.

Il soggetto viene poi considerato innocente anche quando il fatto è stato sì commesso dalla persona incolpata ma in circostanze tali che ne escludono la rilevanza penale, vale a dire, ad esempio, aver commesso il fatto in presenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa.

È bene sottolineare, poi, che l’innocenza dell’incolpato può emergere in ogni modo possibile; può cioè risultare, ad esempio, sia in fase di indagini attraverso gli accertamenti svolti dalla PG, sia all’esito di un procedimento penale che è culminato con una pronuncia assolutoria.

– Elemento soggettivo

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, vale a dire l’elemento psicologico con cui l’agente deve aver posto in essere la condotta ai fini della rilevanza penale, il reato è punito a titolo di dolo generico.

Ciò significa che l’autore deve accusare falsamente la vittima avendo la certezza dell’innocenza dell’incolpato, deve cioè agire  nella sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato (c.d. momento rappresentativo) e con l’intenzionalità dell’incolpazione (c.d. momento volitivo).

È quindi indispensabile, in definitiva, che il soggetto agente sia certo del fatto che la vittima sia innocente quando la incolpa.

Questo significa che se l’autore risulta convinto erroneamente della colpevolezza della persona accusata, questa convinzione erronea esclude la sussistenza del dolo e quindi esclude anche la configurabilità del reato di calunnia.

– Circostanze aggravanti

I commi 2 e 3 dell’art. 368 c.p. prevedono delle circostanze aggravanti specifiche per il delitto di calunnia, viene infatti stabilito che:

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. 

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.”

Viene dunque stabilito che, qualora l’autore incolpi ingiustamente la vittima di un reato grave, per cui è stabilita una pena superiore nel massimo a 10 anni, si configuri a suo carico una circostanza aggravante prevista specificamente per la calunnia; tutto questo implica che, in base alla disciplina generale in tema di circostanze aggravanti, di cui all’articolo 64 c.p., la pena in concreto comminata potrà essere aumentata fino ad un terzo.

È poi sancito, in chiave di repressione del maggior disvalore, che qualora dalla falsa incolpazione derivi una condanna della vittima alla reclusione a più di 5 anni, la cornice edittale della pena per calunnia venga innalzata, da quella base prevista, compresa tra 2 e 6 anni, a quella aggravata compresa tra 4 e 12; se infine, dal fatto deriva una condanna all’ergastolo per la vittima, la cornice edittale viene ulteriormente innalzata a quella compresa tra 6 e 20 anni di reclusione.

– Calunnia e contravvenzioni

Come noto i reati si dividono in delitti, vale a dire i reati più gravi, e contravvenzioni, cioè i reati meno gravi; questa distinzione ha rilevanza anche per il reato di calunnia.

Qualora, infatti, l’autore della calunnia incolpi falsamente la vittima per un reato punito a titolo di contravvenzione, l’articolo 370 c.p., prevede che:

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.”

Ciò significa che, nel caso in cui il reato di cui la vittima è ingiustamente incolpata sia una contravvenzione, il reato di calunnia è attenuato e la pena per esso prevista potrà essere in concreto diminuita, in base a quanto disposto dalla disciplina generale sulle attenuanti, di cui all’articolo 65 c.p., fino ad un terzo.

– Calunnia e procedibilità

Ai fini della perseguibilità della calunnia non è necessario che la vittima proponga querela entro un preciso termine decadenziale, in quanto il reato in esame, essendo posto a tutela, in via principale, della corretta amministrazione della giustizia, è procedibile d’ufficio.

Ciò significa che, anche a distanza di tempo, chi è stato incolpato ingiustamente potrà presentare denuncia per calunnia alle competenti autorità, al fine di comunicare la notizia di reato e far sì che, in questo modo, inizi un procedimento penale a carico dell’autore della calunnia.

Alla vittima è poi concessa la possibilità, nel contesto dell’eventuale procedimento penale a carico del soggetto agente, di costituirsi parte civile al fine chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti in ragione della falsa incolpazione subita.

Se avete bisogno di aiuto per preparare una denuncia per calunnia, o avete necessità di assistenza e consulenza legale su questo o altri temi, potete contattarci utilizzando i seguenti recapiti.

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