Incidente stradale: cosa fare

Incidente stradale: come farsi risarcire dall’assicurazione

Hai subito un incidente stradale? vediamo insieme tutte le cose che è necessario sapere per essere risarciti integralmente.

Introduzione

Come può un soggetto, dopo aver patito danni a seguito di un incidente stradale, ottenere il ristoro degli stessi da parte dell’assicurazione? Cosa deve concretamente fare per poter essere risarcito? Quali sono i tempi tecnici che regolano le varie ipotesi di risarcimento? A che compagnia di assicurazioni si deve chiedere il risarcimento?

Nella presente trattazione si chiariranno queste e numerose altre questioni inerenti il risarcimento del danno derivante da incidente stradale, fornendo indicazioni precise su come agire per ottenere il ristoro dei danni patiti da parte dell’assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli, ossia la c.d. RC auto.

Sull’argomento vi invitiamo a visionare il video, pubblicato sul nostro canale youtube, che trovate cliccando qui.

Tipo di responsabilità configurabile e disciplina caratteristica

In caso di incidente stradale si configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del c.c., in base a cui, in virtù del fondamentale principio del neminem laedere, chi lede ingiustamente un diritto altrui è obbligato a risarcire il danno causato.

Norma cardine disciplinante la materia è costituita dall’art. 2054 c.c.; il primo comma, in particolare, stabilisce che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Il secondo comma della norma in esame, statuendo che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a subire il danno”, prevede una presunzione di corresponsabilità in parti uguali tra i conducenti; detta previsione trova applicazione, in base a quanto chiarito sul punto dalla giurisprudenza della suprema corte di cassazione, unicamente qualora non sia possibile accertare il grado delle rispettive colpe tra i vari conducenti.

Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. prevede che: “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà”; detta norma prevede il c.d. principio di responsabilità solidale tra il proprietario e il conducente in base a cui, in ottica di tutela, il danneggiato può agire per ottenere il risarcimento del danno sia nei confronti del conducente che del proprietario del veicolo, qualora ovviamente questi non siano la stessa persona.

È opportuno chiarire infine quale sia il termine di prescrizione ai fini dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno. A tal proposito l’art. 2947 c.c. prevede che “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli il diritto si prescrive in due anni” aggiungendo tuttavia che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all’azione civile”; il danneggiato potrà pertanto agire nel termine di due anni dall’incidente stradale ovvero, qualora sia configurabile una fattispecie di reato sottoposta ad un termine di prescrizione più lungo, nel maggior termine previsto.

È poi fondamentale sottolineare che, in base  al disposto dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni, entro 3 giorni dall’incidente o dalla sua conoscenza, deve essere presentata denuncia alla propria assicurazione dell’avvenuto sinistro tramite l’apposito modulo a ciò fornito dall’assicurazione ovvero il c.d. modulo CAI.

Il modulo CAI

Il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale (CAI) è un apposito prestampato che viene consegnato dalla compagnia di assicurazioni al cliente al momento della sottoscrizione della polizza e serve per denunciare l’avvenuto sinistro descrivendone le modalità di accadimento, nonché per diminuire i tempi di gestione dello stesso da parte dell’assicurazione.

Viene utilizzato se sono coinvolti unicamente veicoli e deve essere impiegato un modulo per ogni coppia di mezzi (si utilizzerà dunque un modulo se i veicoli coinvolti sono due, due moduli se sono tre, e così via).

Può essere sia firmata da entrambi i conducenti, qualora gli stessi concordino in toto sulla dinamica del sinistro (ed in tal caso contribuisce a rendere molto più rapidi i tempi di gestione da parte dell’assicurazione), sia da uno solo di essi, qualora non ci sia accordo sulla dinamica (ed in tal caso vale unicamente come denuncia alla compagnia che provvederà poi ad effettuare i dovuti rilievi per chiarire le dinamiche di realizzazione). 

Spettanza del diritto al risarcimento

Vediamo ora chi sono i soggetti a cui spetta, e in che termini, il diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione:

i terzi non trasportati, ossia i passeggeri (compreso il conducente) del veicolo non responsabile dell’incidente stradale e i soggetti danneggiati che non si trovavano su nessun veicolo (ciclisti, pedoni) hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. Qualora, tuttavia, il terzo danneggiato sia legato da vincolo di parentela con il responsabile, nei termini di cui all’art. 129,2° Codice delle assicurazioni, non potranno essere risarciti i danni alle cose (ad es.: auto o cellulare) ma unicamente i danni alla persona.

i terzi trasportati, ossia le persone a bordo del veicolo del responsabile del sinistro (escluso il guidatore). Questi, tuttavia, hanno diritto al risarcimento unicamente dei danni subiti alla propria persona e non dei danni inferti a cose (ad es.:  pc portato sull’auto e danneggiato).

Al conducente responsabile del sinistro non spetta alcun diritto al risarcimento del danno, a meno che non sia stata stipulata apposita polizza.

È fondamentale sottolineare, poi, come la somma spettante a titolo di diritto al risarcimento del danno possa essere considerevolmente diminuita se il danneggiato ha posto in essere un concorso di colpa, ovvero condotta che abbia contribuito ad aumentare  le conseguenze del sinistro, ovvero un’azione omessa che se posta in essere avrebbe fortemente limitato i danni (ad es.: non aver indossato il casco in moto o le cinture di sicurezza in auto).

Risarcimento diretto e risarcimento ordinario

A seguito della denuncia dell’incidente stradale, che si ricorda deve essere effettuata alla propria assicurazione entro 3 giorni dal sinistro, il danneggiato deve proporre formale richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata A/R o pec.

La richiesta può essere, a seconda del caso concreto, indirizzata alla propria assicurazione, c.d. risarcimento diretto, o all’assicurazione del responsabile, c.d. risarcimento ordinario.

Il risarcimento diretto, ossia richiesto alla propria assicurazione, è disciplinato dall’art. 149 Codice delle Assicurazioni e ha il pregio di accorciare i tempi di liquidazione della somma in favore del danneggiato.

Trova applicazione qualora: il sinistro sia configurato dallo scontro, in territorio italiano, tra due veicoli a motore entrambi immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino; entrambe le compagnie di assicurazione dei conducenti devono essere aderenti alla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (c.d. Card).

Tramite risarcimento diretto sono risarcibili, per quanto riguarda i danni materiali, quelli subiti dal veicolo e dalle cose trasportate mentre, per quanto riguarda i danni alla persona, soltanto le c.d. lesioni micro-permanenti, ossia lesioni che implicano un danno biologico da invalidità permanente uguale o inferiore al 9%.

Se non sussistono i requisiti elencati, o si supera la percentuale indicata con riguardo al danno biologico, si dovrà proporre richiesta di risarcimento ordinario, ovvero nei confronti dell’assicurazione del responsabile.

È fondamentale chiarire, infine, che, qualora il responsabile non sia assicurato, la vittima non rimarrà priva di tutela ma potrà chiedere il ristoro dei danni patiti al fondo di garanzia per le vittime della strada.

Danni risarcibili

I danni patiti dal danneggiato sono suddivisi in patrimoniali e non patrimoniali e devono essere, nei termini in precedenza elencati, tutti integralmente risarciti.

I danni patrimoniali incidono direttamente sulla sfera economica e si dividono in danno emergente, che riguarda disponibilità già presenti nel patrimonio, e lucro cessante, che riguarda invece disponibilità ipotetiche ed eventuali.

Il danno emergente è costituito da tutte quelle diminuzioni patrimoniali derivate a seguito della lesione, ad es.: spese mediche sostenute, spese per medicinali e terapie, spese per la riparazione del veicolo danneggiato.

Il lucro cessante, invece, è costituito da tutti i mancati guadagni e le occasioni economiche perse, o che il soggetto perderà nel corso del tempo, a causa del fatto illecito, ad es.: mancati ricavi per il libero professionista che non può seguire clienti, perdita di capacità lavorativa specifica dovuta alle lesioni riportate a seguito del fatto illecito.

I danni non patrimoniali, invece, sono definibili quali le lesioni degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica.

Nell’unitaria categoria del danno non patrimoniale possono essere identificate le seguenti categorie: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

Il danno biologico è definito quale il danno alla salute, da intendersi come integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale; concretamente è rappresentato da una percentuale di invalidità permanente e da percentuali di invalidità temporanea al 100%, al 75%, al 50% e al 25%, ognuna delle quali deve essere risarcita, individuate a seguito di visita medico-legale.

Qualora l’invalidità permanente superi il 9%, come in precedenza visto, il danneggiato dovrà agire tramite il procedimento ordinario nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante, qualora invece sia uguale o inferiore a tale cifra potrà agire nei confronti della propria assicurazione tramite il meccanismo del c.d. procedimento diretto.

Il danno morale è la sofferenza psicologica, il c.d. pretium doloris, che il danneggiato subisce a seguito della lesione; concretamente è determinato in valore percentuale sulla somma prevista a titolo di danno biologico.

Il danno esistenziale, infine, è la compromissione della dimensione esistenziale della persona, costretta a subire un peggioramento della propria qualità di vita o un’alterazione della propria vita di relazione in ragione dell’illecito.

È fondamentale chiarire, per quanto riguarda i danni alla persona, che la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa può essere effettuata unicamente dopo l’accertamento dell’avvenuta guarigione della vittima; solo in questo caso, infatti, è possibile individuare con chiarezza i danni concretamente patiti all’esito del sinistro.

Tempistiche

Vediamo ora entro quali tempistiche dalla ricezione della richiesta di risarcimento la compagnia assicurativa è tenuta a rispondere, proponendo una congrua somma a titolo risarcitorio ovvero motivandone il rifiuto.

L’offerta deve essere presentata:

– per i danni a cose, qualora il modulo CAI sia stato firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni;

– per i danni a cose, qualora il modulo CAI sia stato firmato solo da un conducente, entro 60 giorni;

–  per i danni alla persona entro 90 giorni;

a seguito di ciò il danneggiato può accettare l’offerta oppure rifiutarla ritenendola non congrua.

In caso di accettazione l’assicurazione è tenuta entro 15 giorni a versare la somma prevista; in caso di rifiuto l’assicurazione è comunque tenuta, ex art 148,7° Codice delle assicurazioni, ad effettuare il versamento entro 15 giorni e tale cifra sarà considerata a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto.

Incidente stradale: come agire concretamente passo per passo

Effettuiamo ora, in conclusione, un riepilogo di quali siano i passaggi da seguire per ottenere il risarcimento di quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione.

Eccoli elencati:

– compilare, possibilmente d’accordo con l’altro conducente, il modulo CAI;

– fotografare il luogo del sinistro e segnare i recapiti di tutti i possibili testimoni;

– se la gravità dell’incidente stradale lo richiede chiamare le forze dell’ordine;

– se si sono subiti danni alla persona recarsi al pronto soccorso e successivamente ritirare il relativo referto che accerta le lesioni subite e in che modo le stesse si sono verificate;

– denunciare entro tre giorni l’accaduto alla propria assicurazione tramite raccomandata A/R o pec;

– se si sono patiti danni alla persona conservare le fatture, ricevute e scontrini di tutte le visite mediche, interventi, medicine e degli ulteriori costi sostenuti a causa dell’incidente;

– proporre tramite raccomandata A/R o pec richiesta di risarcimento del danno, in base ai casi, alla propria assicurazione (risarcimento diretto) o all’assicurazione del responsabile;

– accordarsi di modo che il perito nominato dall’assicurazione possa svolgere i relativi accertamenti finalizzati a stimare correttamente i danni subiti alla persona e/o alle cose;

– valutare l’offerta di risarcimento proposta dall’assicurazione, accettandola o rifiutandola espressamente;

– in caso di rifiuto della somma offerta agire legalmente per ottenere la somma congrua ai danni patiti.

È opportuno ricordare che, data la complessità della materia e l’importanza di ottenere il congruo risarcimento, è fondamentale farsi sempre assistere in tutte le varie fasi della procedura da un avvocato esperto in diritto delle assicurazioni; per ogni necessità in tal senso non esitate a contattarci nei recapiti che trovate qui.

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