Cosa accade nell’ipotesi in cui un soggetto scivoli sul pavimento bagnato all’interno di un supermercato? E se scivola su dei residui di frutta lasciati per terra? Si ha diritto al risarcimento del danno? E se sì a che condizioni e come si può ottenere lo stesso?
Nel prosieguo di questa trattazione si fornirà una risposta ad ognuno dei quesiti citati, chiarendo il tema dell’infortunio al supermercato e fornendo le indicazioni indispensabili affinché chi subisca tale incidente possa tutelare efficacemente la propria posizione.
È opportuno chiarire fin d’ora come la vittima del danno possa ottenere (ad esclusione dell’ipotesi del caso fortuito e del danno che poteva essere evitato con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza) il ristoro integrale dello stesso da parte del gestore del supermercato.
Prima di proseguire vi invitiamo a vedere il nostro video sull’argomento, che abbiamo pubblicato sul canale youtube di Passione Giuridica, cliccando qui.
Contenuti
Responsabilità extracontrattuale e art. 2051 c.c.
La fattispecie in esame si inquadra nella responsabilità extracontrattuale, cosiddetta in quanto il danno non è da ricondurre ad un inadempimento contrattuale bensì deriva da un fatto illecito, disciplinata dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile.
Elementi costitutivi della stessa, che rilevano per la nostra analisi, sono:
– il fatto illecito, ossia il comportamento, attivo od omissivo, posto in essere dal danneggiante in violazione di un’altrui posizione giuridica tutelata dall’ordinamento;
– il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso (l’evento dannoso deve difatti essere conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del danneggiante);
– il danno, ossia la perdita concretamente patita dal danneggiato a causa del fatto illecito (ad es.: una caduta su un pavimento viscido, che però non ha dato luogo ad alcun tipo di lesione per il soggetto, non potrà essere risarcita, difettando appunto il danno).
Di fronte a queste previsioni generali il codice civile disciplina poi, negli articoli successivi, delle ipotesi specifiche di responsabilità; è l’art. 2051 c.c. che individua quale sia la responsabilità del gestore del supermercato nei confronti del danno patito da cliente.
La norma in esame, rubricata danno cagionato da cosa in custodia, prevede che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi di una responsabilità oggettiva, in quanto il custode è responsabile per il danno a prescindere da una sua colpa e può andare esente unicamente se riesce a dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito.
L’obbligazione risarcitoria grava quindi su di un soggetto non in virtù di una sua condotta, risultata fondante la serie causale che ha condotto alla produzione dell’evento dannoso, bensì perché il soggetto si trova in una posizione qualificata nei confronti della cosa da cui il danno è stato creato, e questa particolare relazione, gli impone di sorvegliare la cosa impedendo che la stessa possa causare lesioni ad altrui posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento.
Con riguardo alla tematica in esame, quindi, il gestore del supermercato ha l’obbligo di sorvegliare le cose che ha in gestione, anche per il tramite degli addetti, di modo da evitare che possano derivare danni a terzi; qualora i danni si verifichino dovrà pertanto risponderne e risarcirli integralmente in virtù del disposto dell’art. 2051 c.c..
Unica possibilità per andare esente da responsabilità, per il gestore, è quella di provare il caso fortuito; si deve ora analizzare quando si configuri questa ipotesi.
Caso fortuito
Il caso fortuito è un evento, costituito da fatto naturale o del terzo, che risulta assolutamente imprevedibile e inevitabile, senza che possa rilevare in alcun modo la diligenza del custode.
La suprema corte di Cassazione ha infatti recentemente chiarito che: “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cassazione civile, ordinanza 18075/2018).
È importante quindi notare come un evento, che può configurarsi nell’immediatezza del suo verificarsi come caso fortuito, possa col passare del tempo divenire fonte di responsabilità per il custode che non si è attivato, avendo la signoria sulla cosa, per la rimozione della situazione pericolosa originata dallo stesso.
Esemplificando: se un soggetto, assorto nell’utilizzo dello smartphone, urta una scansia facendo cadere e rompendo una bottiglia d’olio, sul quale poi scivola riportando delle lesioni, il gestore del supermercato andrà esente da responsabilità essendo l’evento qualificabile come caso fortuito ex art. 2051 c.c.; se invece, sulla medesima macchia d’olio, a distanza di un considerevole lasso di tempo, scivola un altro cliente, il gestore non potrà andare esente da responsabilità perché ha omesso di attivarsi per la rimozione della situazione pericolosa.
Insidia o trabocchetto
Un altro concetto fondamentale, in tema di infortunio al supermercato, è quello di insidia o trabocchetto.
L’ insidia o trabocchetto si configura qualora:
– il pericolo non risulti facilmente distinguibile e riconoscibile (c.d. profilo oggettivo)
– il pericolo non risulti prevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza (c.d. profilo soggettivo)
La situazione pericolosa da cui è scaturito il danno, ai fini delle configurabilità della responsabilità risarcitoria del gestore, deve pertanto non essere facilmente distinguibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza.
Esemplificando: se un pavimento bagnato era stato ben segnalato tramite numerosi cartelli, opportunamente posizionati, il gestore non dovrà rispondere dei danni subiti, a seguito di caduta, da un cliente che non ha prestato attenzione agli stessi; allo stesso modo il gestore non sarà responsabile dei danni subiti a seguito di una caduta originata da uno scatolone, lasciato completamente in vista al centro di una corsia che stava venendo allestita, se il cliente l’ha urtato in quanto assorto nella lettura di messaggi sul proprio cellulare.
È importante chiarire come la giurisprudenza sul punto abbia a più riprese chiarito come al cliente non può essere assolutamente chiesto di prevedere un’insidia oltre la sua normale diligenza.
In sintesi, quindi, il danneggiato avrà diritto al risarcimento a condizione che la situazione di pericolo, che ha originato il danno, non fosse evidentissima (o resa tale tramite precise segnalazioni) e non fosse evitabile utilizzando una semplice accortezza (c.d. ordinaria diligenza).
Danni risarcibili
I danni patiti dal danneggiato sono suddivisi in patrimoniali e non patrimoniali e devono essere tutti integralmente risarciti da parte del danneggiante.
I danni patrimoniali incidono direttamente sulla sfera economica del danneggiato e si dividono in danno emergente, che riguarda disponibilità già presenti nel patrimonio, e lucro cessante, che riguarda invece disponibilità ipotetiche ed eventuali.
Il danno emergente è costituito da tutte quelle diminuzioni patrimoniali derivate a seguito della lesione, ad es.: spese mediche sostenute, spese per medicinali e terapie, spese per le riparazioni di danni subiti da cose (spese riparazioni del veicolo in caso di danno da incidente stradale).
Il lucro cessante, invece, è costituito da tutti i mancati guadagni e le occasioni economiche perse, o che il soggetto perderà nel corso del tempo, a causa del fatto illecito, ad es.: mancati ricavi per il libero professionista che non può seguire clienti, perdita di capacità lavorativa specifica dovuta alle lesioni riportate a seguito del fatto illecito.
I danni non patrimoniali, invece, sono definibili quali le lesioni degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica.
Nell’unitaria categoria del danno non patrimoniale possono essere identificate le seguenti voci di danno: biologico, morale ed esistenziale.
Il danno biologico è definito quale il danno alla salute, da intendersi come integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale; concretamente è rappresentato da una percentuale di invalidità permanente e da percentuali di invalidità temporanea al 100% al 75% e al 25%, ognuna delle quali deve essere risarcita, individuate a seguito di visita medico-legale.
Il danno morale è la sofferenza psicologica, il c.d. pretium doloris, che il danneggiato subisce a seguito della lesione; concretamente è determinato in valore percentuale sulla somma prevista a titolo di danno biologico.
Il danno esistenziale, infine, è la compromissione della dimensione esistenziale della persona, costretta a subire un peggioramento della propria qualità di vita o un’alterazione della propria vita di relazione in ragione dell’illecito.
Casistica giurisprudenziale
È opportuno segnalare ora alcune pronunce sul punto, evidenziando come la giurisprudenza sia incline ad accordare ampia tutela al danneggiato, risultando concretamente assai arduo, per il gestore del supermercato, andare esente da responsabilità risarcitoria.
– Cassazione n. 12027 del 16.05.2017: la Corte ritiene responsabile il supermercato per la caduta del cliente sopra ad alcuni acini d’uva sparsi nel reparto ortofrutta. È sottolineato con forza come non può ritenersi rientrante nell’ordinaria diligenza esigibile il fatto che il cliente si muova per i corridoi del supermercato guardando il pavimento.
– Cassazione n. 20055 del 02.09.2013: la Corte ritiene responsabile il gestore per la caduta del cliente su di un pavimento bagnato non segnalato con alcun cartello, e costituente pertanto un’insidia imprevista e imprevedibile. È specificato, poi, come il danneggiato debba limitarsi, ex art. 2051 c.c., a dimostrare il nesso causale tramite l’allegazione di un elemento rappresentante un fatto idoneo a radicare, appunto, il rapporto causale stesso; il gestore potrà, di conseguenza, andare esente solo provando il caso fortuito.
– Cassazione n. 4476 del 24.02.2011: la Corte ritiene sussistente la responsabilità risarcitoria del gestore del supermercato per i danni derivanti ad un cliente a causa di una caduta dovuta a causa di una chiazza di sapone colato sul pavimento da un flacone posto su di uno scaffale. Si cita parte della sentenza, particolarmente chiara e decisa nell’affermare la responsabilità del supermercato: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito”.
– Tribunale Milano n. 14528 del 09.12.2008 (poi ripresa in modo conforme da Trib. Reggio Emilia del 12.03.2014): è responsabile il supermercato per i danni subiti dal cliente a seguito di caduta sul pavimento scivoloso e bagnato; la responsabilità si configura ogniqualvolta sia riscontrabile un nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, non rilevando minimamente l’eventuale comportamento colposo del danneggiato.
– Tribunale Trento n.726 del 01.08.2012: Sussiste la responsabilità del supermercato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa la persona danneggiata, ed alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Infortunio al supermercato: come attivarsi concretamente
È fondamentale chiarire, in conclusione di questa analisi, quali siano concretamente i passaggi che devono essere seguiti in ipotesi di infortunio al supermercato per ottenere il risarcimento del danno.
Eccoli elencati:
– annotarsi i nomi e i recapiti delle persone presenti al momento dell’infortunio, di modo da poter contare su dei testimoni che hanno assistito all’accaduto;
– fotografare e riprendere il luogo del sinistro e in particolare l’insidia che vi ha dato origine;
– recarsi al pronto soccorso e ritirare tempestivamente il referto che accerta le lesioni subite e in che modo le stesse si sono verificate;
– denunciare l’avvenuto al direttore del supermercato il prima possibile;
– conservare le fatture, ricevute e scontrini di tutte le visite mediche, interventi, medicine e degli ulteriori costi sostenuti a causa dell’incidente.
Una volta esauriti i passaggi elencati è opportuno richiedere, tramite raccomandata a/r o pec, il risarcimento integrale dei danni subiti al gestore del supermercato; qualora questa richiesta non abbia esito alcuno è indispensabile agire giudizialmente per ottenere il completo ristoro di ogni danno subito e di ogni spesa sostenuta e da sostenere.
Per ogni dubbio o necessità non esitate a contattarci cliccando qui.