Infortunio subito in spiaggia

Infortunio subito in spiaggia

Durante una giornata al mare hai patito un incidente? Scopri come essere risarcito per tutti i danni originati da un infortunio subito in spiaggia.

Infortunio subito in spiaggia: come farsi risarcire

Nel periodo estivo tutti non vedono l’ora di trascorrere dei meritati momenti di relax al mare, facendo una bella nuotata e riparandosi all’ombra durante le ore più calde della giornata; può capitare tuttavia che, proprio in queste occasioni, si subisca un danno: risulta quindi fondamentale, per capire come tutelare la propria posizione giuridica, analizzare la tematica del risarcimento dell’infortunio subito in spiaggia.

Vi siete mai chiesti, infatti, che cosa accade se ci si ferisce su di un pezzo di vetro o un altro rifiuto presente sotto la sabbia? E se si viene colpiti da un ombrellone volato via a causa di una raffica di vento? O, ancora, se ci si ferisce durante una partita di beach soccer con gli amici nel campetto di uno stabilimento balneare?

Nel prosieguo della trattazione si risponderà a queste e a molte altre domande, analizzando approfonditamente la tematica del risarcimento dell’infortunio patito in spiaggia, e chiarendo in che modo ogni persona possa tutelare efficacemente la propria posizione giuridica.

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Rifiuti sulla sabbia

Una delle fattispecie più frequenti che può verificarsi è rappresentata dall’infortunio patito a causa di un rifiuto presente sulla sabbia.

Qualora infatti il soggetto obbligato non abbia adeguatamente svolto il proprio compito di pulizia della spiaggia, e della relativa messa in sicurezza della stessa, può capitare di rinvenire pezzi di vetro, oggetti di plastica se non addirittura braci non spente di un falò.

È fondamentale sottolineare come il soggetto obbligato all’opera di pulizia sia da individuare nel gestore dello stabilimento balneare in caso di spiaggia affidata ad un concessionario (vale a dire al titolare del bagno), ovvero nel Comune, al cui territorio è riconducibile la zona, in caso di spiaggia c.d. libera.

Qualora i soggetti in questione non adempiano alla propria obbligazione di tenere pulita la spiaggia e, a causa di ciò, si verifichi un incidente, la vittima potrà chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti in base al disposto degli artt. 2043 e seguenti del codice civile.

La responsabilità in esame è da configurarsi come extracontrattuale, cosiddetta in quanto prescinde dalla presenza di contratto e si basa unicamente sulla lesione di un diritto, tutelato dall’ordinamento, a causa di un comportamento colposo del responsabile.

Nel caso in esame, esemplificando, il soggetto che riporta una lesione su di un pezzo di vetro potrà fruttuosamente agire per il risarcimento in quanto la mancata rimozione dei rifiuti si configura quale comportamento colposo del responsabile, che omette di mettere in sicurezza la spiaggia, e rappresenta la causa che ha dato origine ai danni subiti dalla vittima.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20731 del 2016, ha riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni riportati da una bambina a seguito del calpestamento di una brace ancora ardente, nascosta nella sabbia, residuo di un falò della sera precedente.

La Cassazione ha avuto poi modo di sottolineare come il Comune, in base al disposto dell’art. 1228 c.c., risulti essere il soggetto responsabile anche qualora abbia affidato ad un’impresa il compito di provvedere  alla pulizia della spiaggia ma quest’ultima, in concreto, non vi abbia provveduto.

Oggetti volanti

Può capitare poi che un ombrellone od un lettino siano fatti volare dal vento e finiscano per colpire gli ignari bagnanti.

I danni così originati sono da ricondurre alla speciale ipotesi di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2051 c.c., ovvero alla responsabilità da cosa in custodia, in base alla cui disciplina ciascuno è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Trattasi di una responsabilità c.d. oggettiva in quanto il custode è responsabile per il danno a prescindere da una sua concreta colpa e può andare esente unicamente se riesce a dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito.

Il responsabile è quindi onerato dell’obbligazione risarcitoria non in virtù di una sua condotta, determinante la serie causale che ha portato alla produzione del danno, bensì perché si trova in una posizione qualificata nei confronti della cosa da cui il danno è stato creato, e questa particolare relazione gli impone un dovere di sorveglianza, finalizzato ad impedire che la stessa possa causare lesioni.

Con riguardo alla tematica in esame, quindi, il gestore dello stabilimento balneare ha l’obbligo di sorvegliare le cose che ha in gestione, tra cui rientrano gli ombrelloni e i lettini, di modo da evitare che possano derivare danni a terzi; qualora i danni si verifichino dovrà pertanto risponderne e risarcirli ex art. 2051 c.c..

Unica possibilità per andare esente da responsabilità è quella di provare il caso fortuito, per tale intendendosi un evento, costituito da fatto naturale o del terzo, che risulta assolutamente imprevedibile e inevitabile, senza che possa rilevare in alcun modo la diligenza del custode.

Sul punto la giurisprudenza è chiara nell’affermare come una raffica di vento, anche se particolarmente forte o improvvisa, non può in nessun caso essere qualificata come caso fortuito in quanto prevedibile ed evitabile; configura invece l’ipotesi scusante un’improvvisa tromba d’aria, come tale inevitabile e imprevedibile.

Sulla base delle considerazioni finora svolte appare in tutta evidenza come il gestore dello stabilimento,  ad eccezione dell’ipotesi limite di un’improvvisa tromba d’aria, dovrà rispondere di tutti i danni causati ai bagnanti da un ombrellone trasportato dal vento.

Caduta su pavimento bagnato

Il dovere del gestore di tenere in sicurezza tutte le zone del proprio stabilimento balneare fa sì che anche la caduta su di un pavimento scivoloso possa condurre ad una sua responsabilità con annesso obbligo risarcitorio.

In questa particolare ipotesi, tuttavia, per il gestore sarà molto più facile andare esente da responsabilità in quanto, oltre al caso fortuito, potrà dimostrare la responsabilità esclusiva del danneggiato o il suo concorso di colpa nella causazione del danno.

Qualora infatti un bagnante scivoli su di un pavimento, bagnato di acqua e sapone, vicino alle docce o sul bordo di una piscina, non sarà possibile pretendere un risarcimento in quanto il comportamento posto in essere risulta poco diligente e poco accorto: una maggiore attenzione avrebbe infatti evitato il verificarsi del danno, soprattutto in ragione del fatto che era facilmente prevedibile trovare la superficie scivolosa in quelle specifiche zone.

In tal senso si è espressa la suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 9009 del 2015, ha precisato come la caduta sul bordo bagnato di una piscina non possa far sorgere un obbligo risarcitorio in capo al gestore ma, invece, sia da attribuire alla condotta disattenta del danneggiato: i danni sarebbero stati facilmente evitati tenendo una condotta più  avveduta e, inoltre, è assolutamente prevedibile rinvenire una superficie bagnata e scivolosa nei pressi del bordo di una piscina.

Il danneggiato, sempre in base alle statuizioni giurisprudenziali, potrà però ottenere un risarcimento qualora la sua caduta si sia verificata in un settore dello stabilimento dove non era prevedibile la presenza di un liquido scivoloso e lo stesso non era stato minimamente segnalato da parte del gestore.

Servizio di salvataggio

La sicurezza dei bagnanti deve sempre essere garantita tramite la predisposizione di un idoneo servizio di salvataggio, costituito da uno o più bagnini.

Nel caso di spiaggia affidata in concessione l’obbligo di predisposizione grava sul gestore dello stabilimento; nel caso di spiaggia libera, invece, tale dovere incombe sul comune competente, il quale, tuttavia, qualora sia sprovvisto dei mezzi economici necessari per l’attivazione del servizio, deve pubblicizzare, tramite opportuni cartelli siti sulla spiaggia, la mancanza del servizio di salvataggio. 

La funzione del bagnino è di grande responsabilità in quanto deve sorvegliare i bagnanti intervenendo nel caso in cui gli stessi si trovino in situazione di pericolo o necessità.

Per queste motivazioni, in base alle previsioni normative, il bagnino può allontanarsi dalla propria postazione di sorveglianza unicamente per soccorrere persone in difficoltà; qualora non rispetti tale disposizione andrà incontro, a seconda dei casi, a differenti tipi di responsabilità.

Nell’ipotesi in cui l’allontanamento non abbia prodotto conseguenze negative per la salute dei bagnanti sarà configurabile una responsabilità amministrativa per violazione dell’art. 1164 del codice della navigazione, comportante una sanzione da 1032 a 3098 euro (da sottolineare come la Cassazione, con la sentenza n. 13589 del 2006, abbia ritenuto responsabile, per la violazione in esame, anche il bagnino che si sia allontanato su ordine del gestore dello stabilimento).

Nell’ipotesi, invece, in cui l’allontanamento abbia comportato delle conseguenze serie, se non addirittura l’annegamento di un bagnante, sarà configurabile, in capo al bagnino, una responsabilità penale per lesioni o omicidio.  

Se tuttavia, ad un medesimo bagnino sia affidata la sorveglianza di più aree nelle quali sia presente un numero elevato di bagnanti, la Cassazione, con la sentenza n. 38024 del 2012, ha statuito che la responsabilità penale per l’eventuale annegamento di un cliente sia da imputare al gestore dello stabilimento balneare.

Ciò in quanto al bagnino sarebbe richiesto lo sforzo eccessivo (e concretamente irrealizzabile) di prestare il suo intervento, con la medesima attenzione, in tutte le aree a lui affidate; emerge invece una colpa organizzativa in capo al gestore che ha omesso di assumere il personale necessario per garantire la sicurezza della balneazione.

Per quanto concerne l’aspetto risarcitorio, infine, qualora i bagnanti abbiano riportato conseguenze dannose potranno agire per ottenere il risarcimento di ogni danno patito nei confronti del bagnino responsabile, del gestore dello stabilimento balneare o, in base ai casi, del comune competente.

Infortunio durante la pratica sportiva

Può capitare di ferirsi, infine, durante la pratica di attività sportive in spiaggia, quali, ad esempio, il beach soccer, il beach tennis o il beach volley.

Siffatte attività possono essere svolte unicamente nelle aree opportunamente individuate e a ciò adibite (ad es.: campi da pallavolo) dal gestore dello stabilimento; su questo infatti grava un preciso dovere di adottare tutte le misure e le accortezze necessarie per far sì che la pratica dello sport non rechi danni ai bagnanti e sia tutelata la sicurezza dei terzi.

A tale fine è prevista come obbligatoria la stipula di una specifica assicurazione, finalizzata a tenere indenni i clienti per tutti i danni patiti a causa dell’attività sportiva.  

Danni risarcibili

I danni patiti dal danneggiato sono suddivisi in patrimoniali e non patrimoniali e devono essere tutti integralmente risarciti.

I danni patrimoniali incidono direttamente sulla sfera economica e si dividono in danno emergente, ossia le diminuzioni patrimoniali originate dalla lesione (ad es.: spese mediche sostenute); e lucro cessante, ossia le perdite economiche patite (ad es.: mancati ricavi per il libero professionista che non può seguire clienti).

I danni non patrimoniali, invece, sono definibili quali le lesioni degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica; in quest’unitaria categoria possono essere identificate le seguenti voci di danno: biologico, morale ed esistenziale.

Il danno biologico è definito quale il danno alla salute, da intendersi come integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale; concretamente è rappresentato da una percentuale di invalidità permanente e da percentuali di invalidità temporanea al 100%, al 75%, al 50% e al 25%, ognuna delle quali deve essere risarcita, individuate a seguito di visita medico-legale.

Il danno morale è la sofferenza psicologica, il c.d. pretium doloris, che il danneggiato subisce a seguito della lesione; concretamente è determinato in valore percentuale sulla somma prevista a titolo di danno biologico.

Il danno esistenziale, infine, è la compromissione della dimensione esistenziale della persona, costretta a subire un peggioramento della propria qualità di vita o un’alterazione della propria vita di relazione in ragione di quanto subito.

Infortunio subito in spiaggia: come agire concretamente

È fondamentale chiarire, in conclusione, quali siano i passaggi che devono essere in concreto seguiti, nell’ipotesi di infortunio patito in spiaggia, per ottenere il risarcimento del danno.

Eccoli elencati:

– annotarsi i nomi e i recapiti delle persone presenti al momento dell’infortunio, di modo da poter contare su dei testimoni che hanno assistito all’accaduto;

– fotografare e riprendere il luogo del sinistro e in particolare la cosa che vi ha dato origine;

– recarsi, se necessario, al pronto soccorso e ritirare tempestivamente il referto che accerta le lesioni subite e in che modo le stesse si sono verificate;

– denunciare il prima possibile l’avvenuto al gestore dello stabilimento balneare o, in caso di spiaggia libera, al Comune responsabile;

– conservare le fatture, ricevute e scontrini di tutte le visite mediche, interventi, farmaci e degli ulteriori costi sostenuti a causa dell’incidente.

Una volta esauriti i passaggi elencati è opportuno richiedere, tramite raccomandata a/r o pec, il risarcimento integrale dei danni subiti al gestore dello stabilimento o, in base ai casi, al Comune; qualora questa richiesta non abbia esito alcuno è indispensabile agire giudizialmente per ottenere il completo ristoro di ogni danno subito e di ogni spesa sostenuta e da sostenere.

Per ogni dubbio o chiarimento inerente la tematica trattata, o se avete bisogno di assistenza legale, non esitate a contattarci.

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