Nel linguaggio comune molto spesso si sente usare l’espressione legittima difesa; si tratta di un istituto giuridico che è stato anche al centro, negli ultimi anni, di un vivace dibattito politico circa il modo in cui dovesse trovare applicazione, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini, e circa il modo in cui dovesse esserne riformata la disciplina.
Proprio per queste ragioni di grande rilevanza è importante capire cos’è concretamente la legittima difesa dal punto di vista giuridico, quali siano i suoi presupposti, quando possa dirsi sussistente, quando viene esclusa e, infine, come sia stata modificata a seguito della legge n. 36 del 2019.
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Contenuti
Nozione
La legittima difesa è una cosiddetta causa di giustificazione o scriminante, ossia una circostanza al ricorrere della quale un comportamento che astrattamente costituisce un reato perde la sua rilevanza penale e non può, di conseguenza, essere punito.
La ragione sottesa a siffatta causa di giustificazione, secondo l’opinione maggiormente diffusa, è da rinvenire in un bilanciamento dei differenti interessi in conflitto, con una previsione normativa che stabilisce come, tra questi, sia l’interesse dell’aggredito a dover prevalere rispetto a quello dell’aggressore.
La legittima difesa, quasi senza dubbio la scriminante più conosciuta, è disciplinata dall’art. 52 del codice penale, il quale, al primo comma, prevede che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Come emerge dalla norma in esame due sono i presupposti che devono ricorrere affinchè si possa configurare la legittima difesa, e cioè: un’aggressione ingiusta(“pericolo attuale di un’offesa ingiusta”) ed una reazione difensiva (ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui”).
Aggressione ingiusta
Per quanto concerne l’aggressione ingiusta questa è tale quando sia configurato il pericolo attuale di un’offesa, ad un diritto proprio od altrui, non consentita dalla legge.
Per il configurarsi della legittima difesa non è dunque necessario che sia realizzata concretamente un’aggressione, ma basta che vi sia il semplice pericolo della stessa, a condizione che si tratti di un pericolo attuale al momento della reazione difensiva.
Qualora il pericolo sia già concluso o debba ancora sorgere non si potrà invocare la legittima difesa; è indispensabile quindi, ai fini della configurabilità della stessa, che la reazione difensiva sia posta in essere nella presenza di un pericolo di aggressione imminente o quando l’aggressione sia concretamente in corso.
L’effettiva sussistenza del pericolo, è importante chiarire, deve in ogni caso essere accertata concretamente avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Per quanto riguarda, poi, l’aggressione minacciata, questa deve essere considerata ingiusta quando non vi è la presenza di alcuna norma del nostro ordinamento che la consenta; la stessa, infine, può avere ad oggetto sia un diritto proprio della persona che reagisce che un diritto appartenente ad altra persona in aiuto della quale il soggetto interviene (c.d. soccorso difensivo).
Reazione difensiva
La reazione difensiva nei confronti dell’aggressore deve, per poter essere considerata legittima e dunque scusabile, soddisfare i requisiti della necessità e della proporzionalità.
Per quanto concerne la necessità, la legittima difesa potrà dirsi configurabile unicamente quando la reazione dell’aggredito sia l’unica possibile per evitare l’offesa minacciata.
È indispensabile dunque che il pericolo non possa essere evitato se non reagendo e, inoltre, che la reazione posta in essere non possa essere sostituita con una meno dannosa per l’aggressore ed efficace in egual misura; anche in questo caso tutte le valutazione riguardanti la sussistenza di queste circostanze devono essere svolte avendo riguardo a tutti gli aspetti del caso concreto.
Per quanto riguarda la proporzionalità, è necessario, perché possa sussistere la legittima difesa, che la reazione difensiva sia proporzionata all’offesa.
La reazione dell’aggredito, per poter essere scusata, non deve pertanto essere eccessiva rispetto all’offesa subita.
Il ricorrere della proporzionalità deve essere valutato sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, valorizzando: l’importanza dei beni giuridici in conflitto, la non colpevolezza dell’aggredito, i mezzi disponibili e quelli effettivamente utilizzati, il disvalore delle condotte poste in essere, l’intensità dell’offesa.
Detta prognosi deve poi essere svolta ex ante attraverso il confronto tra l’offesa inflitta all’aggressore e quella che lo stesso poteva ragionevolmente temere (e non quindi con quella effettivamente sofferta).
In conclusione sul punto, in via di estrema sintesi, è possibile sostenere che, per potersi dire realizzata la proporzionalità, è necessario che il male inferto all’aggressore sia inferiore, uguale o leggermente superiore rispetto a quello dallo stesso minacciato.
Eccesso Colposo di legittima difesa
Nell’ipotesi in cui non sia rispettato il requisito della proporzionalità, e dunque la reazione difensiva sia eccessiva rispetto all’aggressione subita, si configura, in base al disposto dell’art. 55 c.p., il cosiddetto eccesso colposo di legittima difesa.
In base a tale previsione, l’aggredito che abbia colposamente (ossia per imprudenza, negligenza, imperizia o precipitazione) posto in essere una reazione eccessiva, nei confronti dell’aggressore, non potrà beneficiare della legittima difesa, ma dovrà rispondere penalmente della condotta difensiva posta in essere qualora la stessa sia punita a titolo di reato colposo (se ad esempio l’aggredito, reagendo eccessivamente, uccide l’aggressore, dovrà rispondere di omicidio colposo).
Legittima difesa domiciliare
Il legislatore, con la legge n. 59 del 2006, ha introdotto una disciplina specifica (poi modificata dalla riforma del 2019) con riguardo alla c.d. legittima difesa domiciliare.
In particolare è stato previsto che, con riguardo alla violazione di domicilio o di altri luoghi ove è svolta un’attività imprenditoriale, commerciale o professionale, sussista il rapporto di proporzionalità tra offesa e reazione difensiva se l’aggredito, legittimamente presente nei predetti luoghi, utilizzi un’arma legalmente detenuta al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, a condizione che non vi sia, da parte dell’aggressore, desistenza e sussista il pericolo di aggressione.
In siffatta ipotesi, dunque, si presume la proporzionalità della reazione a condizione che: sia commessa una violazione di domicilio, l’aggredito si trovi legittimamente all’interno del luogo violato e utilizzi per difendersi un’arma legittimamente detenuta.
La giurisprudenza e la dottrina hanno da subito dato origine ad un forte dibattito circa la natura assoluta (implicante il rapporto di proporzione sempre sussistente con esclusione di ogni discrezionalità valutativa a riguardo da parte del giudice) o relativa (sarebbe possibile per l’accusa provare come non sia concretamente sussistente la proporzione) della presunzione.
A riformare la materia è tuttavia intervenuta la legge n. 36 del 2019.
La riforma del 2019
La riforma in esame ha inciso fortemente sull’art. 52 c.p., nella parte in cui disciplina la legittima difesa domiciliare, nonché sull’art. 55 c.p., introducendo una nuova previsione che consente di giustificare, al ricorrere di precise condizioni, l’eccesso colposo di legittima difesa.
Per quanto concerne la nuova formulazione del secondo comma dell’art. 52 c.p., risulta fondamentale l’introduzione dell’avverbio sempre:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”
Rispetto alla precedente formulazione viene dunque espressamente previsto che il rapporto di proporzionalità, al ricorrere delle condizioni indicate, deve considerarsi sempre sussistente.
Detta previsione è stata formulata con il preciso fine di evitare che la giurisprudenza, aderente, nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo, all’orientamento che riteneva relativa la presunzione di proporzione, possa giudicare non sussistente la proporzione con conseguente impossibilità di giustificare con la legittima difesa la reazione difensiva.
Viene poi introdotto un quarto comma all’art. 52 c.p., il quale prevede che:
“Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”
Sul punto si deve sottolineare, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (n. 49883 del 2019), che la nuova previsione ritiene sussistente unicamente il requisito della proporzione tra offesa e reazione; il ricorrere degli altri requisiti deve pertanto essere oggetto di un’attenta analisi che, se conclusa nel senso della carenza degli stessi, porterà all’impossibilità di configurare la legittima difesa.
Per quanto concerne la nuova disciplina dell’eccesso colposo, è stato introdotto un nuovo quarto comma all’art. 55 c.p., che prevede come:
“Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.”
Viene qui espressamente chiarito come, nel caso di un grave turbamento dovuto alla situazione concreta o in ragione delle particolari circostanze “di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” (indicate dall’art. 61, n. 5 c.p.),debba comunque essere scusato chi ha posto in essere la reazione difensiva eccessiva.
Sarà compito del giudice tramite l’attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto, valutare se esista un grave stato di turbamento ovvero esistano le condizioni di minorata difesa di cui all’art. 61, n.5 c.p., con la conseguenza di dover ritenere giustificata, qualora ritenga sussistenti le predette situazioni, la reazione eccessiva posta in essere dall’aggredito.
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