Querela: indicazioni operative
Quante volte nella vita di tutti i giorni si è sentito dire la frase “guarda che ti querelo”, ma concretamente che cos’è una querela? Qual è la sua funzione e chi può presentarla? E ancora, come si presenta e in che termini?
Tutte queste domande troveranno risposta nel corso di questa trattazione riguardante, appunto, l’istituto giuridico della querela: ne si chiarirà la nozione, lo scopo, a chi compete il diritto di querela e come questo possa essere esercitato, nonché le ipotesi di rinuncia e remissione.
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Nozione
La querela è un atto giuridico tramite cui la persona offesa dal reato manifesta la propria volontà che l’ordinamento persegua il fatto di reato dalla stessa subito.
Se la vittima di un reato, che non può essere perseguito d’ufficio dallo stato, vuole che il colpevole risponda di quello che ha fatto deve necessariamente sporgere querela nei modi e nei termini previsti, in caso contrario il responsabile sarà immune da ogni forma di sanzione penale.
Sulla base di queste considerazione appare in tutta evidenza l’importanza che riveste l’istituto ai fini della tutela della posizione giuridica della vittima di un reato.
Dal punto di visto contenutistico due sono gli elementi fondamentali che devono sempre essere presenti affinché un atto sia identificabile come querela, ovvero:
– la notizia di reato (ossia la comunicazione che si è verificato un fatto costituente reato);
– la volontà della parte offesa affinché si proceda in ordine allo stesso.
In assenza di uno soltanto di questi elementi l’atto posto in essere non potrà essere qualificato giuridicamente come una querela.
Per quanto riguarda poi l’inquadramento giuridico, la querela rientra nel novero delle cosiddette condizioni di procedibilità, ossia delle circostanze, al ricorrere delle quali, in deroga alla regola della procedibilità d’ufficio ex art. 50 c.p.p., la legge subordina la possibilità di esercizio dell’azione penale.
Esemplificando:
-Tizio sottrae una cosa mobile di Caio e viene da quest’ultimo querelato: lo stato potrà agire penalmente nei confronti di Tizio per il reato di furto semplice;
– Tizio minaccia Caio ma non viene da quest’ultimo querelato: lo stato non può in nessun modo agire nei confronti di Tizio per il reato di minaccia difettando la condizione di procedibilità.
Il legislatore ha concretamente previsto la procedibilità a querela solo per reati di lieve allarme sociale e incidenti su beni strettamente personali, ritenendo corretto, proprio in ragione di ciò, rimettere la punibilità del colpevole alla precisa volontà, espressa in tal senso, della persona offesa.
Si elencano di seguito, senza pretesa di esaustività, alcuni reati procedibili a querela: minaccia, percosse, lesione personale lieve, furto semplice, violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, stalking.
Chi può presentare querela
La querela può essere presentata, ex art. 120 c.p., dalla persona offesa del reato ossia il titolare del bene o interesse tutelato dalle norme penali (ad es.: nel furto la persona offesa è il proprietario del bene sottratto).
Qualora si tratti di soggetto maggiorenne e nel pieno godimento dei propri diritti non si pone alcun problema, competendo unicamente al soggetto presentare la querela.
Se invece la persona offesa è un minore degli anni 14 o un interdetto per infermità di mente il diritto può essere esercitato dal genitore ovvero dal tutore.
Per quanto concerne, infine, il minorenne che ha compiuto i 14 anni e il soggetto inabilitato (ossia con limitata capacità di agire, che per il compimento di determinati atti deve essere affiancato da un curatore), il diritto di querela può essere esercitato personalmente da questi ovvero dai genitori o dal curatore.
È bene sottolineare come, in caso di soggetto minorenne o con limitata capacità d’agire, la volontà dei genitori, del tutore o del curatore in merito all’esercizio positivo del diritto di querela prevale.
Qualora quindi, ad esempio, un ragazzo minore sia minacciato, ma non voglia sporgere querela, la stessa potrà essere in ogni caso presentata dal genitore nonostante il rifiuto del figlio.
Nell’ipotesi in cui, invece, il genitore o il curatore rinuncino ad esercitare il diritto, ma il minorenne che ha compiuto i 14 anni o l’inabilitato vogliano agire, in base al disposto dell’art. 125 c.p., la querela potrà essere da questi ultimi validamente presentata.
Termini e modalità di presentazione
È fondamentale tenere a mente che, ex art. 124 c.p., la querela deve essere presentata nel termine perentorio di 3 mesi dal giorno della notizia del fatto di reato.
Detto termine subisce un aumento a 6 mesi nelle ipotesi di quei particolari reati sessuali perseguibili su richiesta di parte e del delitto di stalking.
Con riguardo a come presentare concretamente querela sono gli articoli 336 e seguenti c.p.p. a disciplinare la materia.
In primis è opportuno ricordare che il soggetto che può esercitare il diritto può farlo, ex art. 336 c.p.p., sia personalmente che tramite procuratore speciale (ad es.: avvocato munito di apposita procura speciale a ciò conferita).
La querela, per quanto concerne poi le concrete modalità, può essere sia scritta che orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (ad es.: carabinieri), direttamente al pubblico ministero ovvero a un agente consolare all’estero.
Se presentata in forma orale deve esserne redatto apposito verbale sottoscritto dal querelante ovvero dal procuratore speciale.
È possibile utilizzare poi, quale mezzo di trasmissione, la consegna per il tramite di un incaricato o l’invio per posta; in entrambi i casi occorre l’autentica di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o del difensore.
In definitiva quindi un soggetto che voglia esercitare il diritto di querela deve, nel termine perentorio di 3 mesi dal giorno della notizia del reato (ad eccezione delle ipotesi di 6 mesi per stalking e reati sessuali), presentarla, oralmente o per iscritto, personalmente, tramite procuratore speciale o inviandola per posta, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.
La rinuncia e la remissione di querela
L’art. 124 c.p. disciplina la rinuncia prevedendo che, prima dell’effettivo esercizio, il titolare può rinunciare, sia in modo espresso che in modo tacito, al diritto di presentare querela.
Trattasi di un atto irrevocabile e che non può essere sottoposto a condizioni, c.d. actus legittimus, con cui la persona offesa, prima della proposizione della querela, dichiara di non voler che si proceda per il reato di cui è stata vittima.
È opportuno sottolineare che la rinuncia tacita si configura quando la vittima ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di presentare querela; a detti fatti deve cioè essere attribuita inequivocabilmente la volontà di non esercitare il diritto.
La remissione invece, disciplinata dagli artt. 152 e seguenti c.p., si verifica quando, dopo la proposizione, la querela venga revocata.
Trattasi di una vera e propria causa di estinzione del reato che opera in favore dell’autore del reato a seguito della volontà abdicativa della vittima.
È anch’esso un atto irrevocabile e incondizionato, può essere espressa o tacita e, inoltre, può essere processuale (cioè in modo espresso davanti all’autorità procedente) o extraprocessuale (cioè non nel contesto di un processo).
È bene sottolineare poi come la remissione non estingua automaticamente il reato, è infatti concessa la possibilità al querelato, in base al disposto dell’art. 155 c.p., di rifiutare la remissione, in modo espresso o tacito, impedendo così il verificarsi dell’effetto estintivo; con la conseguenza che il procedimento continuerà il suo ordinario corso continuando ad essere configurata la condizione di procedibilità.
Sono poi previste alcune ipotesi specifiche in cui la querela, una volta presentata, non può più essere oggetto di remissione. Siffatta irrevocabilità, la cui ragione giustificativa si rinviene nell’importanza dei beni giuridici tutelati dai reati per cui si procede, si configura:
– per i delitti in materia sessuale, in base al disposto dell’art. 609 septies c.p.;
– per il delitto di stalking, ex art. 612 bis c.p., nell’ipotesi in cui gli atti persecutori siano commessi mediante minacce reiterate in uno dei modi di cui all’art. 612 c.p. (ossia, ad esempio, se la minaccia è particolarmente grave, o è anonima o è commessa mediante armi).
Nell’ambito del delitto di stalking, poi, qualora la querela non sia da configurare come irrevocabile, potrà tuttavia essere rimessa unicamente in sede processuale, ovvero davanti all’autorità procedente e in modo espresso.
La ragione di questa previsione è quella di tutelare la consapevolezza dell’atto e la libertà della persona offesa, tramite il vaglio costituito dall’accertamento dell’autorità procedente, al fine di scongiurare costringi menti.
Da non confondere con…
L’istituto giuridico della querela non deve essere confuso con quello affine, e nel linguaggio corrente spesso usato come sinonimo, della denuncia.
La denuncia consiste nella semplice comunicazione di una notizia di reato, procedibile d’ufficio, alle competenti autorità; può essere svolta da qualsiasi privato e serve unicamente a rendere il pubblico ministero competente edotto dei fatti.
La mancanza di denuncia da parte della parte offesa, essendo il reato perseguibile d’ufficio, non preclude minimamente l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’autore.
Appaiono quindi in tutta evidenza le differenze con la querela che, come esposto, può essere invece presentata unicamente per reati perseguibili ad istanza di parte, costituisce una condizione di procedibilità in assenza della quale non può essere esercitata l’azione penale nei confronti dell’autore del fatto e, inoltre, si compone di due elementi, in quanto, alla notizia di reato, si accompagna l’esplicita dichiarazione di volontà della parte lesa affinché si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato.
Per ogni dubbio o chiarimento inerente la tematica trattata, o qualora abbiate bisogno di aiuto per la redazione di una querela, non esitate a contattarci.