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Introduzione
Capita molto spesso, ormai, che anche dopo anni di matrimonio le coppie entrino in crisi e decidano di non voler più proseguire la loro vita insieme. In quel momento le domande che, uno o entrambi i coniugi, di solito si pongono riguardano cosa debbano concretamente fare per separarsi e quali siano le conseguenze che questo implica.
Oggi vedremo insieme in che cosa consiste la separazione e quali sono le sue conseguenze, ponendo particolare attenzione sulla separazione consensuale che, da un punto di vista pratico, è la soluzione che si dovrebbe sempre preferire.
Sull’argomento abbiamo pubblicato un video sul nostro canale youtube, che potete visionare cliccando qui.
Matrimonio e separazione
Nel nostro ordinamento, come noto, due persone acquisiscono lo status di coniugi a seguito della stipula del matrimonio; in ragione di ciò sorgono in loro capo tutta una serie di diritti e doveri, esplicitati dall’art. 143 del codice civile. In particolare hanno l’obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione; sono inoltre tenuti a contribuire entrambi ai bisogni della famiglia in ragione delle proprie sostanze e delle proprie capacità.
Quando si verificano dei fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, o da nuocere gravemente all’educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può chiedere la separazione.
Per separazione si intende lo status in ragione del quale i coniugi risultano ancora sposati ma con un vincolo attenuato, implicante la diminuzione degli obblighi visti in precedenza e, in particolare, la cessazione dell’obbligo di fedeltà e di quello di coabitazione nonché lo scioglimento della comunione legale (se previsto quale regime patrimoniale dei coniugi).
Questa può sfociare in una riconciliazione ovvero, come molto più spesso accade, in un divorzio, che implica lo scioglimento totale e definitivo del vincolo matrimoniale.
Dal punto di vista pratico la separazione può essere giudiziale, se viene pronunciata con sentenza a seguito di un procedimento contenzioso tra i coniugi, ovvero consensuale, quando vi è un accordo sulle condizioni di separazione che vengono semplicemente omologate dal tribunale tramite decreto.
Ulteriori modalità tramite cui i coniugi possono separarsi sono la negoziazione assistita o, qualora non vi siano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, la separazione consensuale in Comune dinanzi al Sindaco.
In questa trattazione ci concentreremo unicamente sulla separazione consensuale che, dal mio punto di vista professionale, è senza ombra di dubbio la procedura da preferire, rimandando la trattazione delle altre modalità ad ulteriori contributi.
La separazione consensuale
La separazione consensuale, come detto, si configura quando i coniugi trovano tra loro un accordo circa le condizioni economiche e di affidamento e mantenimento dei figli, se presenti, e presentano un ricorso congiunto in tribunale.
Dal punto di vista sostanziale la materia è disciplinata dall’art. 158 c.c., il quale stabilisce come una separazione consensuale, per avere effetto, debba essere omologata dal giudice e come quest’ultimo possa suggerire modifiche e rifiutare l’omologazione se le condizioni previste risultino contrarie agli interessi della prole.
È bene poi sottolineare come anche una separazione giudiziale, iniziata quindi come contenziosa, possa trasformarsi in una separazione consensuale qualora i coniugi, durante la prima udienza di comparizione, trovino tra loro un accordo, anche grazie all’intervento del giudice, sulle condizioni di separazione.
Separazione consensuale: la procedura
L’art. 711 del codice di procedura civile regola il rito che deve essere seguito per una separazione consensuale.
I coniugi, o anche uno solo di essi, dovranno presentare ricorso, debitamente sottoscritto al Tribunale.
Per quanto concerne la competenza, ex art. 706 cpc, si deve investire del procedimento il Tribunale di residenza o domicilio di uno dei coniugi, se il ricorso è presentato da entrambi, ovvero quello del luogo di residenza o domicilio dell’altro coniuge se presentato da uno solo di essi.
A seguito di ciò si apre la prima fase della procedura, ovvero la c.d. fase presidenziale.
Il presidente del Tribunale, infatti, dispone la comparizione dei coniugi dinanzi a sé e, nell’udienza all’uopo fissata, tenta, in base al disposto dell’art. 708 cpc, di conciliarli e ricomporre la crisi coniugale. Se questo tentativo non ha esito favorevole né viene dato atto e vengono verbalizzati gli accordi dei coniugi relativi alla separazione, riguardanti in particolare il mantenimento, la casa familiare, l’affidamento e il mantenimento dei figli.
Se vi sono delle statuizioni contrarie all’interesse dei figli il presidente può suggerire delle modifiche da apportare agli accordi.
A seguito di ciò, se per il presidente del Tribunale gli accordi presi sono omologabili li trasmette al pubblico ministero, il quale provvederà a sua volta a fornire il suo parere in meritò all’omologabilità di quanto statuito in ragione della tutela del superiore interesse dei figli.
Se viene superato anche questo vaglio si apre la c.d. fase collegiale, ovvero la fase in cui il collegio (vale a dire un organo composto da tre giudici) decide definitivamente in merito all’omologabilità della separazione, pronunciando, nel caso in cui ritenga conforme le previsioni all’interesse della prole, decreto di omologazione della separazione consensuale alle condizioni pattuite dai coniugi.
È con il decreto di omologa emanato dal collegio che i coniugi acquisiscono lo status di separati e sono vincolati al rispetto delle previsioni statuite nell’accordo di separazione.
Separazione consensuale e accordi sui figli
Come visto il punto principale di controllo da parte del Tribunale riguarda gli accordi che sono stati presi in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli.
Per quanto concerne l’affidamento la regola generale è quella dell’affido condiviso, vale a dire che i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con conseguente necessità di accordo degli stessi per tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
Affido condiviso non significa tuttavia che i figli passino lo stesso tempo con entrambi i genitori: di solito viene previsto, infatti, che i figli vivano stabilmente e trascorrano la maggior parte del tempo con un unico coniuge, detto collocatario prevalente, vedendo l’altro a weekend alterni e alcuni giorni prefissati durante la settimana.
Per quanto concerne il mantenimento deve essere previsto che i coniugi si occupino di mantenere i figli in considerazione ed in modo proporzionato alle loro specifiche possibilità.
Questo significa che, in caso di collocamento prevalente, il coniuge non affidatario prevalente dovrà versare all’altro un assegno di mantenimento mensile in favore della prole. In media, esemplificando, a fronte di uno stipendio di 1.500 euro dovrà essere previsto un assegno di 300 euro in presenza di un solo figlio o di 500 se vi sono due figli.
Per quanto concerne le spese straordinarie, vale a dire quelle impreviste e che non sono relative ad un mantenimento ordinario (quindi sono ulteriori rispetto all’assegno di mantenimento), queste graveranno nelle percentuali e alle condizioni previste, su entrambi coniugi.
I coniugi possono tuttavia prevedere altri tipi di regolamentazione, quale quella dell’affido paritario, in cui i figli sono affidati per lo stesso tempo ad entrambi i coniugi e, di conseguenza e ad eccezione di particolare squilibri reddituali, non è dovuto alcun assegno ma si procede nelle forme del mantenimento diretto.
Casa familiare e sua assegnazione
Per quanto concerne l’assegnazione della casa familiare bisogna distinguere.
Se non vi sono figli e la casa è di proprietà di un solo coniuge resterà in godimento a quest’ultimo.
Se i coniugi sono comproprietari questi potranno accordarsi liberamente circa l’assegnazione in godimento della stessa.
Qualora vi sia la presenza di figli, invece, si impongono le seguenti considerazioni.
Di solito la casa familiare viene affidata al coniuge collocatario prevalente dei figli, in quanto è tutelato, in primis, il diritto della prole di continuare a vivere in un ambiente conosciuto e rassicurante, al fine di subire il meno possibile le conseguenze e i traumi derivanti dalla rottura della coppia genitoriale.
Non è escluso, tuttavia, che i coniugi, in sede di accordo, possano stabilire diversamente, prevedendo che la casa familiare rimanga al coniuge non collocatario prevalente (il quale magari può anche risultare essere l’unico proprietario della stessa).
Documenti necessari per la separazione consensuale
Ai fini della presentazione del ricorso per separazione consensuale è necessario produrre i seguenti documenti:
– Estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal comune dove i coniugi lo hanno contratto;
– Certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza dei coniugi;
– Copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi;
– Documenti d’identità e codice fiscale di entrambi i coniugi.
Perché scegliere la separazione consensuale
Sono molteplici i motivi, alcuni dei quali dovrebbero già essere stati intuiti dalla lettura della presenta trattazione, in virtù dei quali è sempre preferibile optare per una separazione consensuale.
Primo su tutti è il fatto che la separazione risulta così frutto dell’intesa e di un accordo sereno e condiviso fra i coniugi.
In questo modo viene limitata al minimo la conflittualità e, tramite reciproche concessioni e qualche compromesso è possibile riuscire a valorizzare gli interessi di entrambe le parte, di modo da poter giungere ad una situazione che sia per entrambe sostenibile e fonte di benessere.
Di tutto ciò i soggetti che più ne beneficiano sono sicuramente i figli, che non sono costretti ad assistere ad una estenuante e distruttiva guerra tra i genitori; vengono in questo modo ridotte al minimo le inevitabili conseguenze negative che la disgregazione familiare ha sulla prole.
Da un punto di vista pratica il procedimento è poi più snello, più veloce e meno costoso per le parti, che non sono costrette a sopportare i tempi e i costi di una causa che, anche emotivamente, risulta essere particolarmente dispendiosa.
Tutte queste ragioni fanno sì che la via della separazione consensuale sia la più opportuna da scegliere quando due coniugi decidano di separarsi.
Se avete bisogno di aiuto in questa materia vi ricordo che forniamo la nostra assistenza in tutta Italia, per cui non esitate a mettervi in contatto tramite i recapiti che trovate qui.