Nozione
Un istituto di estrema rilevanza pratica per il condannato a reati di non particolare allarme sociale è la sospensione condizionale della pena, disciplinata dagli artt. 163-168 c.p..
Dal punto di vista pratico si tratta di una sospensione della esecuzione della condanna per un tempo prestabilito, trascorso il quale, se il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sarà estinto il reato per il quale è stata accordata; se, invece, il condannato ne commetterà di ulteriori, la sospensione verrà revocata e dovranno essere scontate le pene previste per tutti i reati commessi.
Introdotta nel nostro ordinamento con la legge Ronchetti del 1904 e successivamente ripresa dal Codice Rocco del 1930, ossia l’attuale codice penale, è da sempre stata un istituto travagliato, avendo subito numerose riforme (nel 1962; nel 1974; nel 1981; nel 2004) nonché essendo stata oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale (n.86 del 1970; n.73 del 1971; n. 95 del 1973).
La ratio di fondo è quella di lotta alle pene detentive di breve durata in ottica special preventiva: qualora si ritenga che, per il soggetto sottoposto ad una condanna a pena di breve durata, la minaccia dell’esecuzione della pena sia sufficiente ad evitare che commetta ulteriori reati, si sospende l’esecuzione della stessa, tramite un’eccezione al principio di inderogabilità della pena, al fine di evitare al condannato tutti i possibili problemi riconnessi al carcere.
Da un punto di vista dogmatico non è facile l’inquadramento dell’istituto, avendo lo stesso caratteri peculiari; vi è pertanto chi l’ha ritenuto una causa di estinzione del reato, chi invece un fenomeno tipicamente estintivo.
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Ambito applicativo
L’ambito applicativo è disciplinato puntualmente dagli art. 163 e 164 c.p..
In base al disposto dell’art. 163 c.p. è previsto trovi un’applicazione parzialmente differenziata in considerazione dell’età del condannato, in particolare:
– in linea generale la sospensione condizionale della pena si applica a condizione che il reo sia condannato ad una pena detentiva non superiore a 2 anni, oppure a una pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva, e ragguagliata ex art. 135 c.p., sia equivalente a pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore ai due anni;
– qualora il condannato sia di età inferiore agli anni 18 il limite di pena è innalzato a 3 anni;
– qualora il condannato sia di età superiore agli anni 18 ma inferiore ai 21, ovvero di età superiore ai 70 anni, il limite di pena è innalzato a 2 anni e 6 mesi.
Nel caso di concessione del beneficio, in base al disposto dell’art. 163,1° c.p., la sospensione si applica per la durata di 5 anni se la condannata è avvenuta per delitto, ovvero per 2 anni se è avvenuta per contravvenzione.
È importante notare inoltre che, nel caso in cui la pena pecuniaria ragguagliata a quella detentiva superi i limiti previsti, ma, considerata singolarmente, la pena detentiva rientri nei limiti fissati, il giudice può ordinare che l’esecuzione della sola pena detentiva rimanga sospesa.
È poi prevista un’ipotesi premiale dall’art. 163, 4° c.p., in base a cui, qualora la pena inflitta risulti inferiore ad un anno, e il condannato si sia adoperato per riparare interamente il danno (sia tramite risarcimento che tramite restituzioni ove possibile) prima della pronuncia di primo grado, nonché si sia adoperato spontaneamente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, da lui concretamente eliminabili, il giudice può sospendere la pena per il termine complessivo di un anno (e non 5 anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione).
Limiti di ammissibilità della sospensione condizionale della pena
Presupposto fondamentale per la concessione è una valutazione favorevole del giudice che ritenga, in base ai parametri di valutazione della gravità del reato previsti dall’art. 133 c.p., che il colpevole si asterrà da commettere ulteriori reati.
È pertanto indispensabile una prognosi favorevole sulla personalità del condannato, rimessa alla discrezionalità del giudice.
Sono poi specificatamente previsti dei limiti al ricorre dei quali l’istituto non può trovare applicazione; questi, ex art. 164 c.p., sono:
– che il colpevole non abbia riportato una precedente condanna, per delitto, a pena detentiva, anche se è intervenuta la riabilitazione;
– che il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale;
– che alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa (questa previsione, a seguito dell’abrogazione delle presunzioni di pericolosità, ha perduto rilevanza);
– che la sospensione non sia già stata accordata in precedenza; è fondamentale infatti sottolineare come, in base al disposto dell’art. 164, 4° c.p., la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta; tuttavia il giudice, al momento di infliggere la nuova condanna, può disporla qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti in precedenza analizzati (2 anni, 2 anni e 6 mesi ovvero 3 anni a seconda dei casi).
– che si tratti di reati non di competenza del giudice di pace; di fronte al giudice onorario in questione, per espressa previsione normativa, non può trovare applicazione l’istituto.
Obblighi per il condannato
La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’esecuzione da parte di alcuni obblighi da parte del condannato.
Le modalità, nonché il termine, di esecuzione degli stessi sono indicati dal giudice nella sentenza di condanna.
In particolare, in base al disposto dell’art. 165, 1° c.p., può essere previsto l’obbligo:
– delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare dello stesso nonché di pubblicazione della sentenza, a titolo di riparazione del danno;
– dell’eliminazione, se la legge non dispone diversamente, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
– della prestazione, con il consenso del condannato, di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (in ogni caso per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa).
Verrà invece obbligatoriamente previsto l’adempimento di almeno uno dei predetti obblighi qualora la sospensione venga concessa a persona che ne abbia già usufruito; eccezione a questa previsione ricorre nell’ipotesi in cui la prima sospensione sia stata concessa per la durata di un solo anno ex art. 163, 4° c.p..
Specifici obblighi, subordinanti la concessione, sono poi previsti per alcuni gravi reati.
In base al disposto di cui all’art. 165, 3° c.p., la sospensione condizionale è subordinata al pagamento della somma determinata, ex art. 322 quater c.p., a titolo di riparazione pecuniaria per gravi reati commessi contro la Pubblica Amministrazione; trattasi in particolare dei delitti di:
– peculato (art. 314 c.p.);
– concussione (art. 317 c.p.);
– corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
– corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
– corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
– induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
– corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
– peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.).
Ulteriore obbligo legislativamente sancito, ex art. 165, 5° c.p., è quello del pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, incombente in capo al condannato per il reato di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.).
Effetti della sospensione condizionale della pena
L’effetto principale dell’istituto è, come detto, quello della sospensione dell’esecuzione della condanna per un periodo di 5 anni se si tratta di delitto e 2 anni se si tratta di contravvenzione; il beneficio si estende, ex art. 166 c.p., anche alle pene accessorie.
In caso dei gravi delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dagli artt. da 314 a 322 bis c.p., nonché per il reato di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346 bis c.p., il giudice può stabilire che il beneficio non si estenda alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
In base al disposto dell’art. 167 c.p., infine, se nei termini previsti il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi imposti il reato si estingue.
Revoca
La revoca della sospensione condizionale della pena è disciplinata dall’art. 168 c.p..
Si ha revoca di diritto, salvo il disposto di cui all’art. 164, 4° c.p., quando il condannato:
– nei termini predetti (5, 2 o 1 anno) commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva (in questo caso, infatti, viene smentito il giudizio prognostico svolto dal giudice circa la non recidività del condannato);
– non adempia gli obblighi impostigli ex art. 165 c.p.;
– riporti un’altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella sospesa, superi i limiti di cui all’art. 163 c.p..
Viene poi prevista, dall’art. 168, 2° c.p., un’ipotesi di revoca discrezionale: qualora il condannato riporti un’altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti di cui all’art. 163 c.p., il giudice può revocare il beneficio in considerazione dell’indole e della gravità del reato.
Il beneficio viene, infine, revocato quanto, ex art. 168, 3° c.p., è stato concesso in violazione dell’art. 164 c.p. in presenza di cause ostative.
È fondamentale notare, in conclusione, come, in base al disposto dell’art. 168, 3° c.p., la revoca sia disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell’art. 444, 3° c.p.p., ossia nel contesto di un patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale.
In siffatta ipotesi, pertanto, il reo dovrà scontare la pena patteggiata, a prescindere dalla circostanza che il patteggiamento sia stato stipulato a condizione della concessione della sospensione della pena prevista.
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