Nozione
L’oblazione è un istituto di diritto sostanziale particolarmente utile sotto il profilo pratico dal momento che offre benefici sia all’indagato/imputato, consentendo di estinguere il reato tramite il pagamento volontario di una somma di denaro, sia per lo Stato, che vede conseguita l’esigenza deflattiva di definire con sollecitudine ed economia i procedimenti inerenti i reati di minore allarme sociale (c.d. microcriminalità).
Trattasi, dunque, di una causa estintiva del reato che trova la propria disciplina negli artt. 162 e 162 bis del codice penale.
L’oblazione si applica unicamente alle contravvenzioni, reati di minore gravità rispetto ai delitti, e differenzia la propria disciplina a seconda che la pena prevista dal codice sia unicamente pecuniaria ovvero alternativamente detentiva o pecuniaria.
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Oblazione obbligatoria
L’oblazione obbligatoria, detta anche comune, è disciplinata dall’art. 162 c.p., in base a cui: “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.
Requisiti necessari ai fini dell’estinzione del reato sono dunque:
– che si tratti di contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria (es.: reato di omessa custodia e malgoverno di animali, previsto dall’art. 672 c.p.);
– che la richiesta avvenga prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna (qualora il PM nel corso delle indagini abbia comunicato, ex art. 141, 2° disp. att. c.p.p., all’indagato della facoltà di ricorrere all’oblazione) o contestualmente all’atto di opposizione al decreto penale di condanna (qualora il PM non abbia dato il predetto avviso);
– che si effettui il pagamento di una somma equivalente ad un terzo della pena pecuniaria massima prevista, oltre alle spese del procedimento.
Al ricorrere di questi requisiti l’imputato/indagato vedrà estinguersi il reato ascrittogli.
È fondamentale notare che la possibilità di ricorrere all’oblazione per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria costituisce un vero e proprio diritto soggettivo in quanto non è possibile né per il giudice né per il PM opporre un rifiuto che invalidi l’operatività dell’istituto in esame.
Oblazione discrezionale
L’oblazione discrezionale, detta anche speciale, costituisce un’estensione dell’istituto operata dalla legge 689 del 1981.
La sua disciplina, contenuta nell’art. 162 bis c.p., prevede che:
“Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.”
Nella fattispecie in esame i requisiti necessari per addivenire all’estinzione del reato sono dunque:
– essere il reato contestato una contravvenzione per la quale la legge prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda;
– ottenere l’ammissione a pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna (qualora il PM nel corso delle indagini abbia comunicato, ex art. 141, 2° disp. att. c.p.p., all’indagato della facoltà di ricorrere all’oblazione) o contestualmente all’atto di opposizione al decreto penale di condanna (qualora il PM non abbia dato il predetto avviso), una cifra corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla legge per il reato oltre alle spese della procedura;
– deposito, concomitante alla domanda di ammissione all’oblazione, della somma predetta;
– non versare in ipotesi di recidiva reiterata, di abitualità nelle contravvenzioni o professionalità nel reato;
– avere eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato (ove queste permangono e siano eliminabili non si può essere ammessi all’oblazione);
– non essere ritenuto il fatto grave da parte del giudice (qualora, infatti, il giudice ritenga, nell’esercizio della sua discrezionalità, il fatto grave, respingerà la domanda di oblazione e si procederà con la celebrazione del giudizio).
I requisiti maggiormente stringenti previsti per l’oblazione discrezionale siano giustificati dal fatto che si configura per contravvenzioni di maggiore gravità, essendo punite alternativamente con l’arresto o l’ammenda, rispetto a quelli per le quali è prevista l’oblazione obbligatoria.
Appare in tutta evidenza, poi, come l’ammissibilità di questa fattispecie sia subordinata ad una decisione di non gravità del fatto da parte del giudice; l’imputato/indagato non vanta pertanto, a differenza dell’oblazione obbligatoria, un diritto all’ottenimento della stessa, bensì vanta una mera aspettativa.
È doveroso sottolineare come la previsione della “gravità del fatto” abbia suscitato, in ragione della sua eccesiva genericità, delle perplessità in dottrina: in questo modo viene infatti in rilievo il particolare apprezzamento di un fatto come grave da parte del singolo giudice, apprezzamento che potrebbe non essere condiviso da un altro giudice; parziale rimedio all’aleatorietà della valutazione in questione viene rappresentato dalla facoltà, ex art. 162 bis, 5° c.p., di riproporre domanda di ammissione all’oblazione discrezionale fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Da non confondere con…
L’istituto appena analizzato non deve essere confuso con alcuni istituti affini, che ne condividono anche parzialmente il nome, ma che appartengono a differenti rami del diritto.
Ci si riferisce in particolare all’oblazione breve e all’oblazione amministrativa.
L’oblazione breve, in particolare, è un istituto previsto:
– sia da parte di specifiche leggi tributarie, che prevedono, ad esempio, la possibilità di estinguere violazioni formali pagando, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione, la somma totale di un sesto della pena pecuniaria massima applicabile per quella sanzione;
– sia da parte del codice della strada, che all’art. 202 prevede la possibilità, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, di pagare una somma diminuita del 30% rispetto al minimo previsto dalla legge al fine di estinguere la sanzione.
L’oblazione amministrativa, invece, è prevista da leggi speciali (ad es. d. lgs. 758/1994 di modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) e consiste nella possibilità di estinguere specifici reati tramite il pagamento di una somma pecuniaria da eseguirsi, nelle modalità stabilite dalle singole previsioni, presso l’autorità amministrativa competente.
Nel caso in cui sia presentata domanda di oblazione amministrativa, pertanto, il giudice penale non può procedere finché l’autorità amministrativa non abbia provveduto sul punto; se la domanda di oblazione amministrativa viene accolta e poi eseguita l’azione penale è preclusa.
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