Introduzione:
Sicuramente molti si pongono la seguente domanda: che cosa posso fare se il prodotto che ho comprato ha un difetto di fabbricazione che, non solo lo rende inadatto al suo utilizzo, ma genera anche danni a diversi miei beni se non addirittura a me stesso o ad altre persone? Come faccio a tutelare la mia posizione giuridica e a essere risarcito per quanto ho ingiustamente dovuto patire a causa degli sbagli commessi dal produttore? E se per caso non si riuscisse ad individuare chi ha prodotto il bene ho la possibilità di agire nei confronti di qualcun altro?
A queste domande si risponderà analizzando il tema della responsabilità del produttore per i danni causati da un prodotto difettoso, chiarendo a che condizioni e in che modo debba agire il danneggiato per poter tutelare, sotto ogni profilo, la propria posizione giuridica.
Sull’argomento Vi invitiamo, inoltre, a visionare il video pubblicato sul nostro canale youtube a cui sarete reindirizzati cliccando qui.
Disciplina normativa:
La responsabilità del produttore, disciplinata originariamente dal DPR n. 224/1988, è oggi espressamente sancita dall’art. 114 del d.lgs. n. 206/2005, ossia il Codice del Consumo, che prevede come il produttore sia responsabile per i danni cagionati da un suo prodotto difettoso.
Si deve sottolineare, all’incipit di questa trattazione, come la disciplina in questione, essendo prevista dal Codice del Consumo, trovi applicazione unicamente qualora il danneggiato sia un consumatore, vale a dire un soggetto che è entrato nel possesso del bene non per utilizzarlo nel contesto di una sua attività professionale.
È opportuno chiarire ora i concetti di prodotto e di produttore: per prodotto si intende, ex art. 115 Cod. Consumo, ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene, compresa l’elettricità; per produttore si intende il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
Evidenziate queste nozioni si deve porre ora l’attenzione su quando possa considerarsi un prodotto difettoso.
Prodotto difettoso: quando può dirsi tale
Si può ritenere un prodotto difettoso quando non offre la sicurezza che ci si potrebbe dallo stesso attendere, avuto conto, ex art. 117 Cod. Cons., di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare di:
– il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
– l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
– il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
In definitiva, dunque, può dirsi prodotto difettoso se non offre, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare di quelle appena esposte, la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Cause di esclusione della responsabilità
L’art. 118 Cod. Cons. prevede poi che la responsabilità è esclusa quando:
– il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
– il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
– il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
– il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
– lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
– si verifichi il caso di un produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Se non si individua il produttore?
Il Codice del Consumo è improntato alla massima tutela del consumatore, pertanto individua una disciplina che possa tenere indenne da conseguenze il danneggiato qualora non sia possibile individuare il produttore del bene difettoso.
L’art. 116 del Cod. Cons. prevede infatti che, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Responsabilità configurabile e onere probatorio
La responsabilità in esame si inquadra nel contesto della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., da violazione del divieto di neminem laedere; tuttavia non è si configura quale un’ ipotesi semplice bensì come un’ipotesi speciale disciplinata puntualmente dagli articoli 120 e seguenti del Codice del Consumo.
Incombe sul consumatore l’onere probatorio di dimostrare:
– il difetto del prodotto;
– il danno subito;
– il nesso di causa tra difetto e danno.
In base a quanto statuito dalla giurisprudenza (ex multis e da ultimo Cass. n. 22571 del 2018) la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, ciò significa che la stessa “prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto”.
È importante sottolineare che per raggiungere la prova del difetto e del nesso di causalità dello stesso col danno, al fine di non gravare il consumatore di un onere quasi impossibile da assolvere, possono essere utilizzate presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c., a condizione che siano gravi, precise e concordanti.
Ciò significa che, se sulla base di chiari indizi (ad esempio: fotografie e testimonianze), appaia oggettivamente certa, o addirittura maggiormente probabile rispetto all’ipotesi contraria (in tal senso Cass n. 13214 del 2012), la presenza di un difetto a cui sia riconducibile il verificarsi del danno, sarà da considerarsi assolto l’onere probatorio incombente sul consumatore con conseguente configurazione di responsabilità per il produttore.
Una volta provati siffatti elementi è concesso al produttore, ex art. 120 Cod. Cons., di andare esente da responsabilità dimostrando il sussistere di uno dei motivi, in precedenza analizzati, previsti dall’art. 118.
È bene chiarire, inoltre, come qualsiasi patto preventivo che limiti o escluda la responsabilità in esame nei confronti del danneggiato è radicalmente nullo in base al disposto dell’art. 124 Cod. Cons..
Danno risarcibile
L’art. 123 Cod. Cons. prevede che siano risarcibili:
– il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
– il danno a cosa diversa dal prodotto difettoso, purché utilizzata ad uso privato, nella misura che ecceda la somma di 387 euro.
Per quanto concerne i danni alla persona risarcibili questi sono identificati in tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
I danni patrimoniali incidono direttamente sulla sfera economica del danneggiato e si dividono in danno emergente, ossia tutte quelle diminuzioni patrimoniali derivate a seguito della lesione (es. spese mediche), e lucro cessante, ossia tutti i mancati guadagni e le occasioni economiche perse.
I danni non patrimoniali, invece, sono definibili quali le lesioni degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica e si identificano nelle seguenti voci di danno: biologico, morale ed esistenziale.
Il danno biologico è definito quale il danno alla salute, da intendersi come integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
Il danno morale è la sofferenza psicologica, il c.d. pretium doloris, che il danneggiato subisce a seguito della lesione.
Il danno esistenziale, è la compromissione della dimensione esistenziale della persona, costretta a subire un peggioramento della propria qualità di vita in ragione di quanto subito.
In chiave di delimitazione del danno risarcibile rilevano, infine, le previsioni dell’art. 122 Cod. Cons. e dell’art. 1227 c.c., finalizzate ad evitare abusi da parte del consumatore, in base a cui:
– se il consumatore ha concorso con colpa alla produzione del danno il risarcimento è diminuito in misura proporzionale al grado della colpa;
– se il consumatore avrebbe potuto evitare tutti i danni con l’ordinaria diligenza non è dovuto alcun danno;
– se il consumatore era consapevole del difetto del prodotto e del relativo pericolo e vi si sia, nonostante ciò, volontariamente esposto.
Prescrizione e Decadenza
È fondamentale vedere ora i termini entro cui il consumatore danneggiato deve agire per tutelare la propria posizione giuridica.
In base al disposto dell’art. 125 Cod. Cons. il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile; qualora si verifichi l’aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.
L’art. 126 prescrive poi che Il diritto al risarcimento, in ogni caso, si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno; siffatta decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale.
Casistica giurisprudenziale
Vediamo ora, a conclusione dell’esposizione, alcuni casi concreti in cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso.
– Cassazione, sentenza n. 22571 del 2018: la suprema Corte ritiene responsabile il produttore per i danni causati dall’improvvisa esplosione, senza alcuna causa esterna, di un tavolo di cristallo affetto da un difetto di costruzione; è espressamente chiarito come dalla valutazione delle circostanze si possa giungere alla prova richiesta dalla legge circa la sussistenza di un difetto.
“la prova della difettosità del prodotto può basarsi su presunzioni semplici, e quindi il giudice, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un “fatto secondario” può dedurre, in via indiretta, l’esistenza del difetto del prodotto.”
– Cassazione, sentenza n. 13214/2012: la suprema Corte, riformando la precedente sentenza del giudice d’appello, ritiene responsabile il produttore per i danni causati dall’incendio originato dall’esplosione di una bombola del gas affetta da difetto di fabbricazione; è sottolineato come la prova del difetto e del nesso di causa venga ritenuta sussistente sulla base di un criterio probabilistico, che premia l’ipotesi più probabile, rifiutando un criterio di certezza assoluta.
“La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei menzionati criteri in tema di onere della prova del nesso di causalità. Essa, infatti, in una prima parte ha evidenziato una serie di elementi indiziari a favore degli odierni ricorrenti, tratti dall’espletata c.t.u., senza peraltro farli oggetto di una valutazione propria; poi, sempre basandosi sulla c.t.u., ha osservato che l’eventualità che il danno oggetto di causa derivi della guarnizione della bombola è al primo posto secondo un ordine decrescente di quattro probabilità. In tal modo, la sentenza impugnata ha chiaramente violato la menzionata regola del “più probabile che non”, rigettando la domanda sulla base di un criterio di certezza oltre ogni ragionevole dubbio che è del tutto estraneo al processo civile.”
– Corte d’appello di Messina, sent. n. 401 del 2016: viene ritenuto responsabile il produttore per i danni causati dal mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza di un’auto, in occasione di un sinistro, a causa di un difetto di fabbricazione.
Abbiamo visto, a conclusione di questa trattazione, a che condizioni, in che modo e in che termini sia possibile per il danneggiato da prodotto difettoso tutelare ogni aspetto della propria posizione giuridica, nonché alcuni casi giurisprudenziali concreti in cui le nostre corti hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per difetto di fabbricazione del bene; si ricorda sempre che, data la complessità, è fondamentale affidarsi ad un avvocato preparato sulla materia per ottenere il congruo risarcimento per ogni danno subito. Qualora, pertanto, abbiate necessità di contattarci potete farlo compilando il modulo che trovate qui.