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Introduzione
Con l’evoluzione degli smartphone registrare una telefonata od una conversazione, all’insaputa dell’interlocutore, è diventata un’operazione semplicissima, basti pensare che sono state sviluppate numerose applicazioni proprio per questo scopo.
A fronte di questa possibilità la domanda che molti si pongono è la seguente: ma è legale registrare una telefonata all’insaputa dell’interlocutore? E se lo è che cosa posso farci con la registrazione?
Trattasi di un tema molto interessante, riconnesso allo sviluppo delle nuove tecnologie, che è bene conoscere per poter sempre ed in ogni situazione tutelare al meglio la propria posizione giuridica.
In questa sede analizzeremo l’argomento chiarendo se e quando sia possibile registrare una telefonata, o più semplicemente una conversazione, e che cosa sia legittimo fare con il relativo documento audio.
Sull’argomento abbiamo pubblicato un video sul nostro canale youtube, se ti interessa puoi visionarlo cliccando qui.
Registrare una telefonata: è giuridicamente lecito?
Contrariamente a quanto in molti possano pensare è assolutamente legale registrare una telefonata o una conversazione, anche se ciò avviene all’insaputa dell’interlocutore, al ricorrere di due condizioni, ovvero:
– che la registrazione non avvenga nella privata dimora di un altro soggetto (non è dunque lecito, ad esempio, registrare la conversazione avuta con Tizio, a sua insaputa, se questa si è svolta nella sua abitazione) ;
– che alla conversazione partecipi anche chi registra (non è pertanto ammissibile che un soggetto lasci un registratore acceso in una stanza e si allontani di modo da convincere altri a parlare convinti della sua assenza).
Chiunque può, pertanto, registrare una telefonata o una conversazione (anche non avvenuta per telefono), all’insaputa dell’interlocutore, a condizione che partecipi personalmente alla conversazione e la stessa non si svolga nell’abitazione privata di un altro soggetto.
È opportuno ricordare come sia da ricondurre al concetto di privata dimora anche qualsiasi altro luogo in cui un soggetto compie atti riservati di vita privata godendo del diritto di precludere a terzi l’accesso; non costituiscono, invece, luoghi di privata dimora gli esercizi commerciali o luoghi di lavoro aperti al pubblico.
La giurisprudenza ritiene infatti lecita la registrazione configurandola quale un aiuto alla memoria (alla stregua del prendere appunti) e rappresenti quindi l’immagazzinamento di un fatto a cui si è assistito (il vietarlo sarebbe illogico in quanto equivarrebbe a costringere un soggetto a dimenticare qualcosa a cui ha assistito); non vi è pertanto alcuna lesione della privacy del soggetto registrato a sua insaputa.
In questo senso si è espressa anche la suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito, con l’arresto n. 16886 del 2007, come: “La registrazione fonografica di una conversazione a opera di uno degli interlocutori, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’articolo 234 del c.p.p..”
Utilizzo del file audio, cosa non si può fare
Chiarito come sia possibile, alle condizioni esposte, registrare una telefonata o una conversazione, dobbiamo ora chiederci cosa sia possibile fare con il risultante file audio.
Non ogni utilizzo è infatti lecito e certi comportamenti potrebbero portare perfino a conseguenze penali.
E’ infatti vietato divulgare il file audio della chiamata o della conversazione registrata (a meno che tutti i soggetti registrati prestino il proprio consenso in tal senso).
Non è quindi assolutamente possibile pubblicare il file su internet (ad esempio su facebook o altri social network) né diffonderlo in altro modo (ad esempio condividendolo sulle chat whatsapp o a facendolo ascoltare a dei ritrovi di amici o conoscenti); e ciò a prescindere dalle possibili ragioni e dal contenuto della registrazione.
Chi viola questi divieti commette una condotta penalmente rilevante che, nello specifico, è riconducibile al reato di interferenze illecite nella vita privata; fattispecie prevista dall’art. 615 bis del codice penale e che punisce il trasgressore con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Cosa è lecito fare con il file audio
Visto cosa è vietato fare vediamo invece cosa è legittimo fare con il file contenente la registrazione di una chiamata o di una conversazione.
E’ lecito ogni utilizzo finalizzato alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi.
Ogni cittadino può quindi registrare una telefonata all’insaputa dell’interlocutore e utilizzare quella registrazione come prova per tutelarsi giuridicamente.
Sono peraltro moltissime, concretamente, le situazioni in cui è utile ricorrere ad una prova di questo tipo; è ad esempio possibile utilizzare una registrazione per provare:
– la sussistenza di un credito nei confronti di un debitore che ne ha confessato l’esistenza in una telefonata;
– l’esistenza di comportamenti penalmente rilevanti quali minacce telefoniche o comportamenti persecutori rientranti in un reato di stalking;
– il comportamento scorretto dell’ex che ostacola ogni tipo di rapporto con i figli;
– la correttezza del proprio operato lavorativo nel contesto di un procedimento disciplinare azionato dal datore di lavoro.
In definitiva è quindi lecito utilizzare la registrazione di una telefonata per la difesa di un proprio diritto, tramite la produzione e l’ascolto nel contesto sia di un giudizio civile che penale sia agli opportuni organi di polizia per la formalizzazione di una denuncia o di una querela.
Conclusioni
Abbiamo visto quando e a che condizioni sia possibile registrare una telefonata o una conversazione all’insaputa dell’interlocutore, nonché come sia possibile utilizzarla per la tutela dei propri diritti.
In conclusione è opportuno sottolineare come questo tipo di registrazione sia un mezzo molto funzionale e che può consentire di provare aspetti che altrimenti risulterebbero di difficile dimostrazione.
È intuitivo infatti che una controparte, all’oscuro del fatto che sia in corso una registrazione, sia più incline a confessare circostanze, magari anche solo per provocare e ingenerare rabbia, che altrimenti avrebbe taciuto, fiduciosa nel fatto che non vi sia poi il modo di provare quanto da lei detto.
Sulla base di tutte queste considerazioni, e tenendo sempre a mente le condizioni da rispettare per la legittimità della registrazione, appare in tutte evidenza come quello appena analizzato sia uno strumento molto efficace per tutelare con astuzia i propri diritti.
Per qualsiasi dubbio sull’argomento, o per necessità di consulenza o assistenza legale non esitate a contattarci ai recapiti che trovate qui.